Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/96: Pacchetto di ordinanze agricole 2023 · 286 pagine

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Ordinanza sulla messa in commercio di concimi

ordinanze sui concimi sono state più volte modificate e ciò ha reso la struttura più complessa e la comprensione dei testi laboriosa.

6.2 Sintesi delle principali modifiche

Le modifiche concernono in particolare l'adeguamento delle procedure di omologazione, le denominazioni dei concimi, la struttura dell'ordinanza e la formulazione delle disposizioni. L’OLCon è abrogata e, laddove opportuno, ne sono stati ripresi i contenuti.

Il presente progetto d'ordinanza tiene conto del contenuto del regolamento (UE) 2019/1009 e di quello degli atti delegati6 che lo modificano. Il contenuto di tale regolamento è stato ripreso e adeguato al contesto elvetico, secondo il principio di «riprendere il più possibile per ridurre gli ostacoli al commercio, mantenendo l'attuale livello di qualità e di sicurezza della Svizzera».

Nuovo sistema

Viene ripreso il nuovo sistema dell'UE con i concetti di categoria funzionale del prodotto (PFC) e di categoria di materiali costituenti (CMC). Ad ogni concime è attribuita una PFC corrispondente alla funzione dichiarata (p.es. PFC(A)(I) Concime organico solido; PFC 4 Substrato di coltivazione). Ciascuna PFC deve rispettare specifici requisiti di sicurezza e di qualità (tenori minimi delle sostanze nutritive, valori limite di inquinanti e di agenti patogeni). Inoltre, ciascun concime è costituito da una o più materie prime che possono rientrare in una o più CMC (p.es. CMC 2 Piante, parti di piante o estratti di piante; CMC 3 Compost). Le esigenze relative al processo di produzione e i metodi di controllo sono differenti per ciascuna CMC. Le categorie e i tipi di concime dell'attuale sistema svizzero sono sostituiti dalle PFC.

Le PFC dell’UE sono riprese nell'allegato 1 e sono completate da PFC specifiche per la Svizzera. Le PFC dell'UE che attualmente non esistono come categoria di concime nella legislazione svizzera (substrati di coltivazione e biostimolanti delle piante) sono descritte nel dettaglio nei commenti ai singoli articoli. Questi ultimi comprendono anche i motivi che hanno portato all’introduzione di PFC svizzere. Con l’adozione del concetto di PFC, la categoria di concimi «concimi minerali ottenuti dal riciclaggio» (MinRec) viene meno ed è integrata sotto forma di CMC. Le materie prime che costituiscono i concimi fosforici provenienti dal trattamento delle acque di scarico, dei fanghi di depurazione, delle ceneri contenute nei fanghi oppure di quelle contenute nelle farine animali o di ossa sono regolamentate sotto forma di precipitati di sali di fosfato e i loro derivati (CMC 12) e di materiali di ossidazione termica e i loro derivati (CMC 13). Gli attuali requisiti di qualità per i concimi minerali ottenuti dal riciclaggio sono mantenuti e integrati a livello di CMC.

Le CMC dell'UE sono riprese nell'allegato 2 OCon e completate da una CMC specifica per la Svizzera (CMC 100 Concime aziendale), nei commenti ai singoli articoli sono menzionati nel dettaglio i motivi che hanno portato alla sua introduzione. Il carbone vegetale è disciplinato a livello di ordinanza sotto forma di materiali di pirolisi e gassificazione (CMC 14), con requisiti di qualità e delle restrizioni di spandimento specifici per la Svizzera.

6 Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione del 7 luglio 2021, regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione del 5 luglio 2021, regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione del 6 luglio 2021, regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione del 23 giugno 2021, regolamento delegato (UE) 2022/973 della Commissione del

14 marzo 2022, regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione del 22 marzo 2022, regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione del 5 maggio 2022. Un regolamento delegato supplementare concernente il tenore di ossido di calcio è in fase di consultazione e sarà pubblicato prossimamente.