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Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 4 pagine
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Legge sulla radioprotezione «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 22 cpv. 1, 1bise 2
1Ai fini della protezione in caso di emergenza devono essere presi provvedimenti, in particolare deve essere garantito l’approvvigionamento preventivo e tempestivo della popolazione con gli agenti terapeutici e le informazioni necessari per proteggere la popolazione dalla radioattività. Nell’ambito dei provvedimenti protettivi d’emergenza il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
1bisConfederazione, Cantoni e Comuni assumono le spese risultanti dai loro compiti che non possono essere addossate a terzi secondo l’articolo 83a LENu5.
2Capoverso 1 vigente
Art. 24 cpv. 2
2Siti e beni fondiari radioattivamente contaminati devono essere risanati dal proprietario, se da essi deriva per l’uomo e l’ambiente un pericolo da radiazioni ionizzanti. Tenendo conto dello stato della scienza e della tecnica, il Consiglio federale determina a partire da quale esposizione alle radiazioni sussiste un obbligo di risanamento.
Art. 24a Assunzione delle spese in caso di aumento durevole della radioattività
nell’ambiente
1Il proprietario dell’edificio assume le spese per l’esame e i provvedimenti necessari per il risanamento di siti e beni fondiari contaminati con radioattività di origine naturale.
2Chiunque rende necessari provvedimenti per il risanamento di siti e beni fondiari contaminati con radioattività di origine non naturale ne assume le spese. La Confederazione assume le spese per i correlati esami.
3Se sono coinvolte più persone ai sensi del capoverso 2, queste assumono le spese proporzionalmente alla loro parte di responsabilità. In primo luogo le spese sono a carico di chi, con il suo comportamento, ha reso necessario il provvedimento. Chi è coinvolto soltanto quale detentore del sito o bene fondiario non sopporta alcuna spesa se non poteva essere a conoscenza della contaminazione nemmeno applicando la diligenza necessaria.
4La Confederazione assume la quota di spese delle persone che hanno reso necessario il provvedimento, se esse non possono essere individuate o sono insolventi.
Art. 27 cpv. 1, 2 e 2bis
1Chiunque produce o trova scorie radioattive che non provengono dall’uso dell’energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall’autorità competente.
2Chi ha prodotto le scorie radioattive assume le spese di smaltimento.
2bisLa Confederazione assume le spese di cui al capoverso 2, se chi ha prodotto le scorie radioattive non può essere individuato o è insolvente.