Progetto

Consultazione 2022/98: Revisione parziale della legge sulla radioprotezione (LRaP) · 4 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto

Legge sulla radioprotezione «%ASFF_YYYY_ID»

Rubrica dopo l’art. 40

Capitolo 5: Emolumenti

Art. 41

Abrogato

Art. 44 cpv. 1 frase introduttiva, 2, 3 e 4

1È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:

2Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una multa sino a 20 000 franchi.

3Una contravvenzione di cui al capoverso 1 o 2 si prescrive in cinque anni.

4Nei casi di esigua gravità si può prescindere dalla denuncia penale, dal perseguimento penale e dalla pena.

Rubrica dopo l’art. 46

Capitolo 6a: Trattamento dei dati

Art. 46a Trattamento di dati personali

1Le autorità preposte al rilascio delle licenze, alla sorveglianza e all’esecuzione possono, nell’ambito degli scopi della presente legge, trattare o far trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione.

2Possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

a. dati concernenti sanzioni amministrative nell’ambito dei procedimenti di licenza nonché dell’attività di sorveglianza ed esecuzione;

b. dati concernenti procedimenti e sanzioni penali nell’ambito di procedure penali amministrative;

c. dati concernenti la salute che ai sensi dell’articolo 14 devono essere comunicati alle autorità di sorveglianza.

Art. 46b Comunicazione di dati personali

1Le autorità di cui all’articolo 46a capoverso 1 possono comunicarsi dati personali, compresi quelli concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali e quelli concernenti la salute di cui all’articolo 14, nella misura in cui ne hanno bisogno per l’adempimento dei compiti conferiti loro dalla presente legge.

2Possono comunicare i dati personali, compresi i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi o penali, anche alle seguenti autorità:

a. autorità cantonali, se queste assolvono compiti nell’ambito della protezione della popolazione o nel settore dell’ambiente e della sanità;

b. altre autorità federali, se ciò è necessario per l’esecuzione degli atti normativi che tali autorità devono applicare.