Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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Il progetto mira pertanto a far sì che le prestazioni per superstiti siano versate principalmente nel periodo educativo. I genitori superstiti andranno quindi sostenuti finanziariamente nel caso in cui siano essi a dover assistere personalmente i figli. Tutte le persone con figli a carico, a prescindere dal fatto che siano sposate, divorziate, conviventi o anche separate, dovrebbero beneficiare di una protezione in caso di decesso dell’altro genitore. Questo obbligo di assistenza può sussistere fino al compimento dei 25 anni del figlio, fintantoché è in formazione. Questo significa che le rendite vedovili non saranno più versate a vita. Per i genitori che assistono da sé figli adulti con disabilità il versamento della rendita sarà prolungato oltre i 25 anni di questi ultimi. Il criterio dell’assistenza è definito in base al diritto agli accrediti per compiti assistenziali dell’AVS.
Rendita transitoria di vedovanza per sostenere le persone senza più figli a carico
Un decesso si traduce spesso in una diminuzione del reddito per le persone che vivono in coppia e costituiscono così una comunità economica. La vedovanza ha in generale un impatto economico molto negativo sui redditi delle economie domestiche, ma di breve durata: nel medio periodo la situazione finanziaria può di regola migliorare. Se i figli hanno concluso la propria formazione, si può presumere che il genitore superstite, a seconda della sua età, sia in grado di provvedere al proprio sostentamento o di adeguare il suo tenore di vita dopo un determinato periodo di tempo. Il Consiglio federale propone di introdurre una prestazione transitoria tesa a sostenere questa fase di adeguamento e a ridurre l’impatto economico della vedovanza. Si tratta di una rendita transitoria di vedovanza di due anni accordata alle persone che non hanno più figli a carico e nei casi in cui vi era un obbligo di mantenimento da parte della persona deceduta.
Protezione particolare per le persone diventate vedove in età avanzata e a rischio di precarietà
Il Consiglio federale propone di prevedere una protezione specifica per le persone diventate vedove in età avanzata, che possono quindi trovare difficoltà nell’aumentare il grado d’occupazione o nel (ri)avviare un’attività lucrativa per provvedere al proprio sostentamento. La proposta è di fissare questa età a 58 anni, vale a dire l’età minima a partire dalla quale è possibile riscuotere le prestazioni di vecchiaia del 2° pilastro, come pure l’età cui si fa riferimento per le prestazioni transitorie per le persone che esauriscono il diritto alle indennità di disoccupazione. Pur essendo accordate a partire dai 60 anni, queste prestazioni entrano in linea di conto per le persone che hanno perso l’impiego dopo il compimento dei 58 anni. Il criterio dell’età non può tuttavia essere l’unico, dato che chi lavora e gode di una buona situazione finanziaria può provvedere al proprio sostentamento. Si propone quindi una copertura tramite le prestazioni complementari, al fine di tenere conto dei bisogni individuali e di porre l’accento sulle persone che ne hanno davvero necessità.
Adeguamenti socialmente sostenibili per le rendite correnti
La nuova regolamentazione modifica sostanzialmente il regime attuale, dato che quest’ultimo garantisce le prestazioni per tutta la vita, a prescindere dal bisogno finanziario degli assicurati. In futuro le prestazioni saranno concesse per i periodi delicati come la fase di accudimento dei figli o il periodo di transizione dopo un decesso e terranno conto delle difficoltà legate all’età. Queste tutele si applicheranno anche alle rendite correnti. Tuttavia, al di fuori di questi periodi non è più giustificato