Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Nella causa Beeler contro la Svizzera, il 20 ottobre 2020 la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha rilevato una disparità di trattamento tra donne e uomini per quanto riguarda le rendite per superstiti. La sua sentenza è stata confermata l’11 ottobre 2022 dalla Grande Camera1 e da allora, in attesa di un adeguamento delle basi legali, è stato introdotto un regime transitorio per porre fine alla suddetta disparità di trattamento in situazioni simili a quella esaminata dalla sentenza. Poiché tuttavia questo regime transitorio non sana tutte le differenze di trattamento tra i sessi per quanto concerne le rendite per superstiti dell’AVS, è necessario modificare la legge.
Parallelamente, nel febbraio e nel marzo del 2023 il Consiglio federale ha preso decisioni di principio concernenti le rendite per superstiti nel quadro delle misure di sgravio del bilancio della Confederazione relative alle uscite vincolate2. In seguito ha esaminato la possibilità di limitare le condizioni per la concessione di queste rendite e analizzato il sistema delle rendite per i figli dell’AVS al fine di ottenere risparmi per 100 milioni di franchi per la Confederazione. Oltre agli obiettivi di risparmio, la revisione delle basi legali mira anche a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di prestazioni per superstiti e ad adeguare la concessione delle prestazioni all’evoluzione della società.
Nella sua seduta del 28 giugno 2023, il Consiglio federale ha adottato le grandi linee della riforma del sistema delle rendite per superstiti dell’AVS. Le misure proposte mirano a stabilire la parità di diritto tra vedove e vedovi, ad adeguare il sistema alle realtà sociali attuali e a realizzare risparmi per la Confederazione.
1.1 Diritto in vigore
Secondo le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19463 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), una vedova ha diritto a una rendita se alla morte del coniuge ha figli. L’età dei figli è irrilevante. Il vedovo, invece, ha diritto alla rendita soltanto se i figli non hanno ancora compiuto i 18 anni. Una vedova senza figli ha inoltre diritto alla rendita se, al momento della morte del coniuge, ha compiuto i 45 anni ed è stata sposata per almeno cinque anni.
Disposizioni particolari si applicano alle persone divorziate. Mentre gli uomini divorziati hanno diritto a una rendita per vedovi soltanto finché il loro ultimo figlio non ha compiuto i 18 anni, le donne divorziate godono di diritti più estesi. Queste ultime beneficiano infatti di una rendita per vedove vita natural durante se hanno figli e il matrimonio sciolto è durato almeno dieci anni, se al momento del divorzio avevano al-
1Ricorso n. 78630/12.
2Le uscite vincolate sono uscite che non possono essere modificate a breve termine, per
esempio nel corso di una procedura di bilancio, poiché sono sancite al livello della Costituzione, di una legge o di contratti oppure in quanto dipendono da fattori esterni.