Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/100: Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti · 67 pagine

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In età pensionabile

> 63/64 anni 0,0 0,0 0,0 44,3 0,0 44,3 44,3

Totale 0,3 1,6 1,9 73,0 12,3 85,3 87,2

Fonte: UST/UCC, registro delle PC (casi), 2021.

1.3 Necessità di agire

Dalla sua introduzione, che risale all’istituzione dell’AVS nel 1948, il sistema delle rendite per vedove è rimasto sostanzialmente invariato. Questa rendita fu creata per rispondere al bisogno accresciuto di protezione delle donne sposate in caso di decesso del marito, in un’epoca in cui le mogli si dedicavano principalmente ai lavori domestici e all’educazione dei figli, mentre i mariti provvedevano al sostentamento familiare. La rendita per vedovi venne introdotta nel 1997, in occasione della 10arevisione dell’AVS, per tenere conto del crescente numero di donne sposate esercitanti un’attività lucrativa e per rispondere all’evoluzione della ripartizione dei compiti in seno alla famiglia. Venne così compiuto un primo passo verso l’uguaglianza dei sessi. All’epoca, il Consiglio federale sottolineò che i matrimoni con l’uomo nel ruolo di «casalingo» erano ancora rari, che, anche in questo caso, ci si poteva attendere che il marito riprendesse l’attività lucrativa dopo aver concluso l’educazione dei figli e che il sistema delle rendite per superstiti avrebbe dovuto essere adattato nel quadro di una successiva revisione dell’AVS4.

Da allora, tutti i tentativi di revisione sono falliti. L’11arevisione dell’AVS5 prevedeva ad esempio di uniformare i requisiti per beneficiare di una rendita per vedove a quelli della rendita per vedovi. La riforma Previdenza per la vecchiaia 20206 avrebbe invece voluto limitare il diritto alle rendite vedovili ai soli coniugi che assumono compiti educativi. Tale misura non è stata tuttavia ripresa dal Consiglio federale nel quadro della riforma AVS 217, in quanto quest’ultima si limita alle misure essenziali per garantire il finanziamento dell’assicurazione.

Parallelamente alle riflessioni condotte sul piano nazionale in merito alle rendite per superstiti, il 20 ottobre 2020 la Corte EDU ha emesso la sentenza Beeler contro la Svizzera (ricorso n. 78630/12). La controversia verteva sulla rendita per vedovi dell’AVS a cui il ricorrente non ha avuto più diritto dopo il raggiungimento della maggiore età da parte della sua ultima figlia. Secondo la Corte EDU, il ricorrente aveva subìto una disparità di trattamento contraria alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)8 a causa dell’estinzione del diritto alla rendita per vedovi al compimento dei 18 anni dell’ultimo figlio, estinzione invece non prevista per una vedova nella stessa situazione. Poiché l’istanza della Svizzera di impugnare la sentenza dinanzi alla Grande Camera è stata accettata, quest’ultima ha esaminato a sua volta il caso e, con sentenza dell’11 ottobre 2022, ha confermato la sentenza precedente constatando una violazione dell’articolo 14 in combinato

4FF 1990 II 1, in particolare 23

5FF 2000 1651, in particolare 1742

6FF 2015 1

7FF 2019 5179

8 RS 0.101