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Consultazione 2023/108: Adattamento delle ordinanze sulla segnaletica stradale e sul controllo della circolazione stradale in attuazione dell’iniziativa cantonale 17.304 («Strade più sicure subito!») · 3 pagine

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Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 5 settembre 19791 sulla segnaletica stradale è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 2, 6, 32, 45a, 57, 103 capoverso 1 e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale nonché l’articolo 53 della legge federale dell’8 marzo 19603 sulle strade nazionali,

Art. 29a Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di

assistenza sulle strade di transito nella regione alpina

1Il segnale «Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina» (2.48.1) indica che gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose o persone possono circolare sul tratto in questione soltanto se sono equipaggiati con i sistemi di assistenza richiesti ai sensi dell’articolo 45a capoversi 1 e 2 LCStr.

2A prescindere dalle eccezioni esistenti legate all’approvazione del tipo, sono esclusi dal campo di applicazione:

a. i viaggi dei servizi antincendio, della protezione civile, del servizio sanitario, della polizia, delle autorità doganali e dell’esercito nonché i viaggi per azioni di soccorso in caso di catastrofe;

b. i viaggi per azioni di soccorso in caso di incidente o avaria e della manutenzione stradale;

RS ..........

1 RS 741.21

2 RS 741.01

3 RS 725.11

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