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Consultazione 2023/108: Adattamento delle ordinanze sulla segnaletica stradale e sul controllo della circolazione stradale in attuazione dell’iniziativa cantonale 17.304 («Strade più sicure subito!») · 3 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

c. i veicoli del servizio pubblico di linea regionale, compresi gli autobus sostitutivi di treni;

d. gli autoveicoli adibiti ad abitazione;

e. i veicoli blindati;

f. i veicoli e i trasporti eccezionali;

g. i veicoli fuoristrada;

h. i veicoli accessibili con sedia a rotelle;

i. i veicoli con più di tre assi;

j. i veicoli d’epoca, riconosciuti come tali in base all’indicazione nella licenza di circolazione.

3Il segnale «Fine dell’obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina» (2.57.1) indica che l’obbligo di equipaggiamento ai sensi dell’articolo 45a capoversi 1 e 2 LCStr è soppresso.

Art. 107 cpv. 3 lett. b n. 8bis

3Non sono necessarie decisioni formali o pubblicazioni per:

b. la collocazione dei seguenti segnali:

8bis. «Obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina (2.48.1)» e «Fine dell’obbligo di equipaggiamento degli autoveicoli pesanti con sistemi di assistenza sulle strade di transito nella regione alpina » (2.57.1),