Progetto

Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 5 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Diritti politici. LF «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10 cpv. 1ter

1terIl Consiglio federale può differire o annullare una votazione che ha ordinato, se esiste o è imminente un grave turbamento della formazione della volontà degli aventi diritto di voto, dell’espressione del voto o dello spoglio.

Art. 14, rubrica e cpv. 2–4

Verbalizzazione e trasmissione del risultato

2Il risultato e il processo verbale sono trasmessi al Cantone. Quest’ultimo compila i risultati provvisori per il suo territorio e ne controlla la plausibilità. Li comunica alla Confederazione e li pubblica, entro 13 giorni da quello della votazione, nel Foglio ufficiale cantonale.

3Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di ricorso (art. 79 cpv. 3) i Cantoni confermano alla Cancelleria federale il risultato pubblicato e, a richiesta, le trasmet- tono i processi verbali e le schede.

4Accertato il risultato della votazione, le schede sono distrutte.

Art. 75a cpv. 3ter

3terSe il termine di cui ai capoversi 1–3bisnon può essere osservato perché la votazione popolare è stata differita o annullata per i motivi di cui all’articolo 10 capoverso 1ter oppure per tali motivi non ha potuto essere indetta per tempo, la votazione è indetta per il termine più vicino possibile.

Art. 76 cpv. 1, parte introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. c, non- ché 3

1Se l’Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

c. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente (domanda risolutiva).

3Se risultano accettati sia l’iniziativa sia il controprogetto, è determinante l’esito della domanda risolutiva. Se nella domanda risolutiva un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella do- manda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.