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Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 5 pagine
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Diritti politici. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 77 cpv. 3
3Per le irregolarità che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione, i ricorsi al governo cantonale sulla votazione e sull’elezione sono inammissibili.
Art. 80 Ricorso al Tribunale federale
1Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile, conformemente alla legge del 17 giu- gno 20054 sul Tribunale federale:
a. contro le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale;
b. contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell’iscri- zione nel registro dei partiti;
c. contro le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla non riuscita di un’iniziativa popolare o di un referendum;
d. per le irregolarità in relazione con le votazioni o le elezioni del Consiglio nazionale che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione.
2Per i membri dei comitati d’iniziativa il ricorso è ammissibile anche contro le deci- sioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell’iniziativa (art. 69 cpv. 2).
3Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un’iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).
Art. 84 cpv. 2 e 3
2Può stabilire direttive per l’accertamento con mezzi tecnici dei risultati delle elezioni e votazioni; può in particolare prevedere un obbligo di autorizzazione.
3Se le schede di voto o elettorali sono registrate e conteggiate elettronicamente, i ser- vizi competenti secondo il diritto cantonale controllano mediante metodi statistici la plausibilità dei risultati.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.