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Consultazione 2023/15: Modifica della legge federale sui diritti politici (LDP) e dell’ordinanza sui diritti politici (ODP) · 5 pagine
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Diritti politici. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato (cifra II)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale è modificata come segue:
Art. 88 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b
1I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini oppure le elezioni e votazioni po- polari sono ammissibili:
b. in materia federale:
1. contro le decisioni della Cancelleria federale,
2. contro le decisioni dei Governi cantonali,
3. per le irregolarità in relazione con le votazioni o le elezioni del Con- siglio nazionale che hanno ripercussioni in più Cantoni o che sono state causate da un’autorità amministrativa della Confederazione.
Art. 97 cpv. 1bis
1bisAi ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini o le elezioni e votazioni popo- lari la limitazione dei motivi di ricorso secondo il capoverso 1 si applica soltanto se viene impugnata una decisione giudiziaria.
Art. 100 cpv. 3 e 4
3Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell’ambito dell’esecu- zione cambiaria.
4Abrogato
Inserire prima del titolo della sezione 5
Art. 101a Ricorso in materia di diritti politici federali
1I ricorsi concernenti le votazioni popolari federali devono essere depositati presso il Tribunale federale entro cinque giorni dalla notificazione della decisione del Governo cantonale o dalla scoperta dell’irregolarità.