Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/17: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2025–2028 (messaggio sulla cultura) · 107 pagine

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Art. 5 cpv. 2 e 3

Il capoverso 2 permette alla BN di svolgere gratuitamente il proprio incarico di far conoscere le informazioni anche in riferimento agli Helvetica su supporti non fisici, ma solo in un quadro molto ristretto. In virtù della proporzionalità delle restrizioni dei diritti fondamentali di cui all’articolo 36 Cost. e degli obblighi internazionali da rispettare nell’ambito del diritto d’autore, la consultazione è fortemente limitata (cfr. art. 5 cpv. 3 e le spiegazioni di cui sopra).

La BN può inoltre concordare contrattualmente con i titolari dei diritti l’accesso completo alle opere.

Art. 10 cpv. 4

L’incarico già esistente di collaborazione e coordinamento con istituzioni che hanno un’attività analoga si estende anche all’ambito degli Helvetica senza supporto fisico. Per la cooperazione nell’ambito delle informazioni senza supporto fisico la BN può affidare a istituzioni partner l’esecuzione dei compiti legali a lei spettanti. Ciò sarebbe ad esempio ipotizzabile per la conservazione delle immagini documentali di Helvetica, poiché i requisiti tecnici specifici che ne derivano potrebbero essere soddisfatti in maniera più efficiente da terzi con una comprovata esperienza in merito.

Art. 10a Trattamento di dati provenienti dalle collezioni della Biblioteca nazionale

Questo articolo introduce una nuova regolamentazione in considerazione del fatto che le collezioni della BN contengono anche dati degni di particolare protezione riguardanti persone fisiche e giuridiche e che la BN lavora con questi dati, li rende accessibili al pubblico in qualsiasi luogo e momento e, ad esempio, li mette a disposizione per scopi di ricerca.

La BN tratta i dati dei suoi fondi per allo scopo di collezionare, inventariare, conservare, rendere accessibili e far conoscere le informazioni che hanno un legame con la Svizzera. Superare le sfide poste dai progressi tecnologici e dalle esigenze in continua evoluzione del pubblico richiede un grado di flessibilità piuttosto elevato nella gestione dei dati in questione. Dato il contesto (fondi bibliotecari con documenti in gran parte già pubblicati), l’impatto sulle persone interessate può però essere considerato minimo.

La BN può trattare, comunicare e rendere accessibili a chiunque anche dati di cui originariamente non ne era prevista la pubblicazione, ma che sono di interesse pubblico per ragioni culturali o storiche. In questo caso applica criteri più rigidi.

6.4 Legge sul trasferimento dei beni culturali (progetto 4)

Art. 14 cpv. 1 lett. d

Il 26 settembre 2022 il Parlamento ha accolto la mozione 22.3023 CSEC-N, con la quale il Consiglio federale viene incaricato di coordinare con altri partner e sostenere una banca dati online. Lo scopo di questa piattaforma è rendere accessibili via Internet i risultati della ricerca sulla provenienza dei beni culturali in Svizzera elaborati secondo criteri scientifici. I musei e le collezioni in Svizzera e all’estero, pubblici o privati, avranno la possibilità di immettervi i loro risultati, mentre quelli sostenuti dalla Confederazione per la loro ricerca sulla provenienza saranno obbligati a farlo. La modifica proposta crea le basi legali per l’attuazione della mozione 22.3023 CSEC-N.