Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/17: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2025–2028 (messaggio sulla cultura) · 107 pagine

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sulla cultura della costruzione e nel messaggio sulla cultura vigente in quel momento. In questo modo la Confederazione non crea quindi nuovi sussidi ma amplia i provvedimenti di promovimento già esistenti per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici, includendovi esplicitamente la promozione della cultura della costruzione.

Il capoverso 1 disciplina gli aiuti finanziari per le organizzazioni, che per ricevere un aiuto finanziario federale devono avere un’importanza nazionale e svolgere attività di interesse pubblico, analogamente a quanto previsto dall’articolo 14 per le associazioni di protezione della natura, di protezione del paesaggio o di conservazione dei monumenti storici.

Il capoverso 2 disciplina gli aiuti finanziari per i progetti, tramite i quali la Confederazione può sostenere tre tipi di azioni che promuovono la cultura della costruzione di qualità: progetti di ricerca, attività di formazione e formazione continua di specialisti e relazioni pubbliche.

Il capoverso 3 disciplina l’erogazione degli aiuti finanziari, la cui procedura si basa sugli articoli 12 e 12a dell’ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN). Si applicano inoltre le disposizioni della legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu). Si specifica inoltre che anche la cultura della costruzione è finanziata secondo l’articolo 27 della legge dell’11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura. I mezzi sono cioè concessi nell’ambito dei decreti di finanziamento del Parlamento riguardanti il messaggio sulla cultura.

Il capoverso 4 esplicita che la Confederazione può promuovere la cultura della costruzione di qualità anche con strumenti diversi dagli aiuti finanziari, in particolare la consulenza, la messa a disposizione di informazioni, il trasferimento delle conoscenze, la ricerca e la collaborazione. Poiché le autorità specializzate della Confederazione vantano elevate competenze nella cultura della costruzione, il trasferimento delle conoscenze e il relativo mandato di informazione costituiscono elementi importanti per promuoverla. Inoltre, la Confederazione può collaborare con organizzazioni e soggetti privati e di diritto pubblico, nello specifico anche per svolgere progetti multisettoriali e interdisciplinari che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi di una cultura della costruzione di qualità. In questo modo, si conserva la ripartizione di competenze esistente tra Confederazione, Cantoni e Comuni.

6.3 Legge sulla biblioteca nazionale (progetto 3)

Le modifiche proposte garantiscono che la BN possa adempiere al proprio incarico di collezione e mediazione anche in ambito digitale, nel quale in linea di principio le informazioni sono create e diffuse in maniera diversa rispetto all’ambito analogico. Spesso, infatti, acquisire i singoli diritti per i contenuti digitali è impossibile, dati l’elevato numero e l’eterogeneità dei titolari dei diritti e la mancanza o incompletezza delle informazioni di contatto.

La modifica di legge proposta introduce un deposito legale per gli Helvetica senza supporto fisico (deposito legale digitale). La BN può collezionare quelli liberamente accessibili, mentre quelli non liberamente accessibili devono esserle offerti gratuitamente. Per Helvetica senza supporto fisico liberamente accessibili si intendono le informazioni digitali che hanno un legame con la Svizzera conformemente all’articolo 3 capoverso 1 e sono accessibili a tutti in Internet, gratuitamente e senza limitazioni dell’accesso. Gli Helvetica senza supporto fisico non liberamente accessibili sono invece le informazioni digitali che hanno un legame con la svizzera (art. 3 cpv. 1) e non sono liberamente accessibili online, ad esempio perché è richiesto un pagamento o è necessario registrarsi.