Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/17: Messaggio concernente la promozione della cultura negli anni 2025–2028 (messaggio sulla cultura) · 107 pagine

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per una limitazione del diritto d’autore, cioè a garantire la cosiddetta «verifica in tre passaggi» (cfr. art. 10 cpv. 1 del trattato OMPI sul diritto d’autore99).

Art. 2 cpv. 1, art. 3 cpv. 1, art. 4 cpv. 2 e art. 12 cpv. 2

L’attuale espressione «gli stampati o altri supporti d’informazione» è sostituita da «informazioni su supporto fisico o senza supporto fisico», con i necessari adeguamenti grammaticali. Questa modifica terminologica consente di adeguare la definizione degli oggetti collezionati dalla BN all’odierna realtà digitale e di chiarire che, oltre alle informazioni stampate o salvate in altri supporti, comprende anche gli Helvetica digitali e diffusi tramite Internet, indipendentemente dal tipo di supporto. Si includono inoltre i documenti sonori e musicali della Fonoteca nazionale, entrata a far parte della BN nel 2016, e si tiene conto della crescente mescolanza di formati mediali in ambito digitale.

Art. 3 cpv. 1 lett. c e cpv. 3

La modifica terminologica alla lettera c concerne solo il testo tedesco.

Il nuovo capoverso 3 autorizza la BN a collezionare gli Helvetica senza supporto fisico liberamente accessibili e a integrarli nella sua collezione, senza l’obbligo di informare i rispettivi titolari dei diritti. Si rinuncia a tale obbligo perché, in primo luogo, mancano sistematicamente i necessari dati di contatto, e in secondo luogo la quantità dei dati supererebbe le capacità della BN.

Art. 4a Obbligo di offerta

Il nuovo articolo 4a introduce al capo 1 un obbligo di offerta per gli Helvetica senza supporto fisico non liberamente accessibili.

Tale offerta deve avvenire gratuitamente. Ciò è giustificato dal fatto che i titolari dei diritti possono continuare a commercializzare le loro opere senza limitazioni. Inoltre, generalmente produrre una copia digitale di un documento già disponibile in questo formato non comporta particolari spese materiali o supplementari.

Conformemente al capoverso 2 spetta alla BN decidere se inserire e integrare nella propria collezione gli Helvetica offerti.

Il capoverso 3 assicura che per le persone fisiche e giuridiche a cui spetta l’obbligo di offerta non si generino costi sproporzionatamente elevati. A questo scopo stabilisce che nei singoli casi la BN può partecipare agli oneri per la fornitura o rinunciare a quest’ultima.

Art. 4b Definizione dell’obbligo di offerta

Analogamente a quanto già stabilito dall’articolo 4 capoverso 1, secondo cui il Consiglio federale definisce in dettaglio l’attività di collezione della BN, in futuro nell’ordinanza sulla biblioteca nazionale anche l’obbligo di offerta per gli Helvetica non liberamente accessibili in Internet sarà definito più in dettaglio e, se necessario, adeguato ai nuovi sviluppi. È inoltre attribuita al Consiglio federale la competenza di escludere dall’obbligo di offerta determinate categorie di Helvetica senza supporto fisico. I criteri per l’esclusione elencati al capoverso 2 seguono quanto già stabilito all’articolo 4 capoverso 2.

99 RS 0.231.151