Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche

ARTISET è del parere che la prevista quota di mezzi propri che le organizzazioni devono apportare al progetto sia eccessiva e chiede che il rapporto sia adeguato portandolo a 80/20, in analogia al sostegno di progetti di Promozione Salute Svizzera. Chiede inoltre di rinunciare alla valutazione per lavorare piuttosto in base a obiettivi di efficacia.

4.5.3.1 Articolo 3 capoverso 1 lettera a

GE si chiede se nelle spese computabili sia inclusa la retribuzione delle risorse umane. La carenza di personale formatore in educazione e simulazione interprofessionale è spesso un fattore che limita il lancio e la valutazione di innovazioni nella formazione interprofessionale, come appunto la simulazione.

mfe e PIP chiedono che la formazione in interprofessionalità sia istituzionalizzata, ossia che diventi parte integrante dei percorsi ordinari, in particolare della formazione di base, del perfezionamento e dell’aggiornamento secondo la legge sulla formazione professionale (LFPr), la legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan) e la legge sulle professioni mediche (LP-Med). Un primo passo in questa direzione consiste nel concedere un credito per la valutazione dell’istituzionalizzazione/attuazione dell’interprofessionalità nella formazione di base, nel perfezionamento e nell’aggiornamento secondo la LFPr, la LPSan e la LPMed.

4.5.3.2 Articolo 3 capoverso 1 lettera b

In merito all’articolo 3 capoverso 1 lettera b non sono pervenute osservazioni.

4.5.3.3 Articolo 3 capoverso 1 lettera c

ARTISET chiede a titolo sussidiario che, qualora non sia dato seguito alla sua richiesta di rinunciare alla valutazione (v. punto 4.5.3), i costi per la valutazione e in particolare per la valutazione approfondita del progetto siano interamente a carico della Confederazione.

4.5.3.4 Articolo 3 capoverso 2

In merito all’articolo 3 capoverso 2 non sono pervenute osservazioni.

4.5.4 Articolo 4 Calcolo

4.5.4.1 Articolo 4 capoverso 1

VD e SNL fanno notare che i previsti 8 milioni di franchi per tutta la Svizzera e il massimo di 400 000 franchi per progetto non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi di promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base e la collaborazione interprofessionale.

mfe e PIP sono del parere che la condizione di un cofinanziamento fino al 50 per cento, al massimo di 400 000 franchi, rischi di essere considerata un ostacolo dai potenziali richiedenti. Da un lato, questa condizione favorisce le strutture dotate di mezzi finanziari a scapito delle organizzazioni più piccole, dall’altro gli importi che possono essere concessi non sono sufficientemente consistenti per permettere a progetti ambiziosi e innovativi di vedere la luce, e questo scoraggia gli attori dal partecipare ai concorsi. Senza contare che l’elaborazione di un progetto che coinvolge diverse parti richiede a monte l’impiego di una grande quantità di tempo e di risorse, senza alcuna garanzia di vederlo selezionato.

4.5.4.2 Articolo 4 capoverso 2

NW lamenta che il calcolo è descritto in modo molto impreciso e precisato soltanto nel rapporto esplicativo. Ne chiede quindi il disciplinamento nell’ordinanza.

4.5.4.3 Articolo 4 capoverso 2 lettera a

In merito all’articolo 4 capoverso 2 lettera a non sono pervenute altre osservazioni oltre alla richiesta di NW riportata al punto 4.5.4.2.