Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure

infermieristiche

stema sanitario. Accordare il potere di delega al personale infermieristico permetterà inoltre di sgravare i medici di famiglia dai compiti che non necessitano delle loro competenze.

pharmaSuisse ricorda che la collaborazione interprofessionale è stata menzionata soltanto per evitare che la stessa prestazione sia fatturata 2 volte. Propone quindi di definire le prestazioni della collaborazione interprofessionale nell’ottica di precisare le competenze di ogni specialista nel contesto del trattamento del paziente, fermo restando che ogni specialista agisce nel proprio settore di competenza.

In linea di principio, santésuisse approva il nuovo capoverso. L’informazione al medico curante è opportuna, a maggior ragione nelle situazioni in cui non vi è alcuna prescrizione medica. Sul formulario di notifica del bisogno OPre per il periodo dato devono figurare la data della comunicazione della situazione al medico e il nome e la firma dell’infermiere che effettua la comunicazione. Il rischio della doppia fatturazione citato nel rapporto esplicativo si presenta soprattutto quando il coordinamento non funziona bene o non funziona del tutto. Sarebbe dunque opportuno definire regole per il coordinamento, che però nel presente

avamprogetto mancano.

Per ASI e con essa BroteggPraxis, Curacasa, IG swissANP, ISMI, NOPS, OST, PH CH,

SBK-BE, ASI-NEJU, SHV, SIGA, SNL, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, Syna, Travail.Suisse, UNIA e ZHAW, è scontato che il medico curante sia informato dei risultati della valutazione dei bisogni di cura. Precisano che la «collaborazione» non deve tuttavia comportare per il medico alcun diritto di partecipare alla valutazione, perché sarebbe incompatibile con l’essenza dell’autonomia. Le cure definite sulla base della diagnosi infermieristica non sono prestazioni che un medico possa delegare in modo giuridicamente valido o per le quali possa essere chiamato a rispondere a livello di responsabilità civile. A maggior ragione è escluso che un medico debba poter prescrivere od ordinare di propria iniziativa prestazioni di cura che rientrano nel settore autonomo delle cure infermieristiche. Qualsiasi altra soluzione metterebbe a soqquadro il diritto in materia di responsabilità civile e delega.

SBK-BSBL può accettare la ripetizione della valutazione dei bisogni dopo 9 mesi soltanto se la situazione del paziente è mutata. Realisticamente, però, le cure spesso cambiano nel giro di alcune settimane, con la conseguente necessità di valutare nuovamente i bisogni. Il periodo di 9 mesi non è supportato da alcun dato scientifico, è fissato in modo estraneo alla prassi e semplicemente arbitrario. Altrettanto estranea alla prassi è la possibilità di un’unica ripetizione della valutazione. Questo capoverso aumenta considerevolmente l’onere amministrativo e le competenze fanno di nuovo un passo indietro. Questo articolo è frutto di una concezione antiquata delle prestazioni infermieristiche, che necessitano del «benestare» del medico. In questo modo si generano costi aggiuntivi.

4.4.2.13 Articolo 8a capoverso 8

CDS e con essa AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, TG, UR, VD, ZG e ZH chiedono di apportare la modifica seguente: «Nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi nove mesi dopo la prima. È possibile ripetere la valutazione una sola volta senza il consenso del medico curante».

Se il periodo non venisse stralciato, CDS e AI, AR, BE, BL, BS, GR, JU, NE, OW, SG, SZ, TI, TG, UR, ZG e ZH chiedono in via sussidiaria di precisare che cosa si intende con «consenso del medico».

Per GL è inoltre sufficiente ripetere la valutazione dei bisogni al più tardi dopo 12 mesi invece dei proposti 9.

GE è contrario al fatto che serva il consenso del medico curante, perché in questo modo non si fa altro che aggiungere una prestazione medica inutile. Gli assicuratori-malattie assolvono già la funzione di controllo delle valutazioni effettuate dagli infermieri e questi ultimi sono formati nell’uso di strumenti di valutazione standardizzati e scientificamente validati.