Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure
infermieristiche
IMAD condivide il parere di GE in merito al coinvolgimento di un medico. Aggiunge che il termine «consenso» è troppo vago e che la limitazione della durata delle cure senza prescrizione o mandato medico non è compatibile con l’autonomia degli infermieri.
ARTISET, ASPS, SNL, Spitex Schweiz e Spitex Zürich chiedono lo stralcio dell’ultimo periodo: «Nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi nove mesi dopo la prima. È possibile ripetere la valutazione una sola volta senza il consenso del medico curante».
AVASAD chiede di apportare la modifica seguente: «Nel caso di cure fornite senza prescrizione o mandato medico, una valutazione dei bisogni dovrà essere ripetuta al più tardi
nove mesi dopo la prima. È possibile ripetere la valutazione una sola volta senza il consenso del medico curante. Qualsiasi valutazione ripetuta 18 mesi dopo la prima è effettuata in collaborazione con il medico curante, se quest’ultimo lo giudica necessario».
In linea di principio, Curafutura è d’accordo con il testo dell’articolo, ma chiede una concretizzazione in merito alle prestazioni infermieristiche da dispensare nei 9 mesi e alla successiva valutazione dei bisogni. Propone di aggiungere i 2 capoversi seguenti:
«9 Il periodo di nove mesi inizia a decorrere dal giorno della valutazione dei bisogni e non può essere prorogato.
10Se sono state effettuate due valutazioni dei bisogni secondo l’articolo 8a capoverso 1bis, la valutazione dei bisogni successiva è effettuata dal medico curante e da un infermiere.».
Groupe Mutuel reputa eccessiva la durata massima, soprattutto vista la mancanza di regole più precise in materia di coordinamento tra il medico curante e il personale infermieristico.
Groupe Mutuel propone di ridurla a 9 mesi invece di 18, e in seguito di lavorare secondo le regole usuali.
Nemmeno IDS comprende il bisogno di ottenere il consenso del medico curante viste le competenze degli infermieri. Che cosa significa «consenso» e in quale forma deve essere fornito? E se un paziente non ha un medico curante? Consultare il medico curante causa inoltre spese supplementari.
Per pharmaSuisse e PIP non si capisce come mai dopo al massimo 18 mesi sia necessario il consenso del medico. La conoscenza del paziente e l’esperienza consentono all’infermiere di valutare meglio la storia clinica e i bisogni medici. Il presente disciplinamento sancisce una collaborazione interprofessionale non tra pari, ma incentrata invece sul medico. In questo senso, pharmaSuisse e PIP reputano indispensabile definire giuridicamente l’interprofessionalità come una collaborazione alla pari tra tutte le professioni mediche e sanitarie coinvolte. In una collaborazione interprofessionale funzionante, il coordinamento può essere svolto da uno qualsiasi degli specialisti coinvolti, a seconda delle esigenze del paziente e dettate dalla situazione.
Santésuisse trova che 18 mesi (un anno e mezzo) siano un periodo molto lungo in cui fornire cure senza alcuna prescrizione medica ed è dell’opinione che al più tardi allo scadere dei 9 mesi debba esservi sempre una prescrizione medica. È inoltre molto difficile verificare in tutte le situazioni se il medico sia stato consultato per tempo. Secondo santésuisse, occorre aggiungere che un infermiere deve consultare il medico anche durante il periodo «senza consenso medico», se lo ritiene necessario in base alle proprie conoscenze.
ASI e con essa BFH, Brotegg Praxis, BSH, Curacasa, FKG, IG swissANP, ISMI, MFÄF,
NOPS, OST, PH CH, SBK-BE, SBK-BSBL, SBK-GR, ASI-NEJU, SHV, SIGA, PSS, SSHP+, Stillförderung Schweiz, SVBG, SVF, UNIA, VFP e ZHAW chiedono di stralciare senza sostituzione il presente articolo.
Syna e Travail.Suisse fanno notare che la condizione secondo cui dopo 18 mesi sia necessario il consenso di un medico per ripetere la valutazione dei bisogni va nella direzione opposta rispetto all’obiettivo di aumentare l’attrattiva della professione infermieristica.