Rapporto sui risultati

Consultazione 2023/20: Diritto d’esecuzione concernente la legge federale sulla promozione della formazione in cure infermieristiche ed entrata in vigore definitiva della legge sulle professioni sanitarie (attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure infermieristiche) · 71 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione sul diritto di esecuzione per l’attuazione della 1ª tappa dell’iniziativa sulle cure

infermieristiche

In merito all’articolo 9 capoverso 1 non sono pervenute osservazioni.

4.4.4 Articolo 9c

In merito ai proposti adeguamenti dell’articolo 9c non sono pervenute osservazioni.

SIDB-GICID propone tuttavia la modifica seguente dell’articolo 9c capoverso 3, che non è incluso nel presente avamprogetto dell’OPre: «L’assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica per anno. Se la consulenza dev’essere continuata a carico dell’assicuratore dopo dieci sedute, il medico curante l’infermiere in diabetologia deve informare il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata. […]».

4.4.5 Articolo 9c capoverso 1

VS non concorda con l’attuale formulazione dell’articolo 9c capoverso 1 e chiede di modificarne le lettere a e b. Le modifiche concernenti l’articolo 9c capoverso 1 lettera a sono riportate al punto seguente. In merito all’articolo 9c capoverso 1 lettera b, VS chiede di modificarlo come segue: «b. un centro di consulenza dell’Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all’articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI)dall’OdA-Santé». Le modifiche proposte sono necessarie per rendere il disciplinamento coerente con le competenze delle diverse associazioni mantello.

4.4.5.1 Articolo 9c capoverso 1 lettera a

VS chiede di apportare la modifica seguente: «a. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri

(ASI)dall’OdASanté».

ARTISET chiede di apportare la modifica seguente: «a. infermiere e infermieri (art. 49 OA-Mal) con formazione speciale di esperto/a in consulenza diabetologica EPS riconosciuta dall’Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI) dall’OdASanté». Questo perché l’esame federale è finanziato dall’OdASanté.

SIDB-GICID ricorda che gli infermieri consulenti in diabetologia hanno seguito un perfezionamento approfondito nel settore della diabetologia riconosciuto dall’ASI. Secondo SIDB-GICID, questa attività rientra esclusivamente nell’ambito delle cure infermieristiche. Si tratta di una tipica attività che non dovrebbe necessitare di una prescrizione medica, soprattutto se è svolta da infermieri che devono attestare una formazione riconosciuta. Per questo motivo, chiede di adeguare l’articolo 9c OPre: «L’assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da: […]».

VAS AG chiede che l’assicurazione assuma nel quadro del rinnovo annuale i costi della consulenza e delle cure dispensate ai pazienti seguiti per una patologia respiratoria stabile di lunga durata.

4.4.6 Articolo 15 capoverso 1

IDS chiede chi deve riconoscere la «formazione speciale» in consulenza per l’allattamento e propone che a farlo sia l’ASI, per analogia con l’articolo 9c capoverso 1.

SHV fa notare che la terminologia dell’articolo 15 vigente non corrisponde più alle condizioni o conoscenze sociali e mediche attuali, e ne chiede la rielaborazione seguente:

«Art. 15 Consulenza per l’allattamento e consulenza sull’alimentazione del bambino

1La consulenza per l’allattamento e la consulenza sull’alimentazione del bambino (art. 29 cpv. 2 lett. c LAMal) è assunta dall’assicurazione se dispensata da una levatrice, un’organizzazione delle levatrici o un infermiere con relativa formazione speciale.

2La rimunerazione è limitata a tre cinque sedute. Su prescrizione medica possono essere dispensate ulteriori consulenze per l’allattamento e consulenze sull’alimentazione del bambino. Se queste sono dispensate dopo i primi 56 giorni dopo il parto, non sono soggette ad al-