Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/23: Ordinanza che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi · 6 pagine
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Capoverso 2
Si veda il commento all’articolo 35a capoverso 2 OVAMal.
In caso di modifica dell’accordo, la FINMA trasmetterà quest’ultimo al Consiglio federale tramite il dipartimento a cui è amministrativamente accorpata.
Art. 190e Carattere obbligatorio generale delle disposizioni dell’accordo tra imprese di assicu-
razione
Si veda il commento all’articolo 35b OVAMal.
La rimunerazione massima ammonta a dodici premi mensili per ogni prodotto sottoscritto. I premi delle assicurazioni complementari variano molto in funzione del prodotto e dell’età dello stipulante. Quelli delle assicurazioni per l’ospedalizzazione in reparto privato sono per esempio elevati rispetto a quelli di altri prodotti assicurativi. La rimunerazione dell’intermediario può pertanto corrispondere a un importo cospicuo. Occorre tuttavia sottolineare che, contrariamente all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, i contratti di assicurazione complementare sono generalmente conclusi per più anni, con possibilità di recesso alla fine del terzo anno (art. 35a cpv. 1 della legge sul contratto d’assicurazione; LCA, RS 221.229.1). L’intermediario non può d’altronde sperare di ricevere per lo stesso stipulante una rimunerazione per più anni consecutivi. In queste circostanze, il Consiglio federale ritiene che il limite fissato dagli assicuratori sia adeguato.
Art. 190f Infrazioni alle disposizioni aventi carattere obbligatorio generale
Le infrazioni sono le stesse di quelle previste per l’assicurazione sociale contro le malattie (cfr. il commento all’art. 35c OVAMal). Le infrazioni intenzionali sono punite con una multa sino a un massimo di 100 000 franchi, come nell’assicurazione sociale contro le malattie, mentre chi agisce per negligenza incorre in una multa sino a un massimo di 50 000 franchi (art. 86 cpv. 1bis e 2 LSA). La negligenza è quindi punita più severamente nell’assicurazione malattie complementare.
3.3 Allegato
L’allegato contiene le disposizioni dell’accordo settoriale relativo alle attività degli intermediari che hanno carattere obbligatorio. Si tratta dei punti seguenti:
- divieto di acquisizioni telefoniche a freddo (n. 6 dell’accordo);
- limite massimo per la rimunerazione degli intermediari (n. 9 dell’accordo);
- obbligo di redigere, firmare e fare firmare il verbale del colloquio di consulenza con il cliente (n. 8
dell’accordo).
4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024 contemporaneamente alla legge federale che disciplina l’attività degli intermediari assicurativi.