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Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 7 pagine
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Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 33 cpv. 1bise 2
1bisIl permesso di dimora è rilasciato o prorogato se il centro degli interessi del richiedente è in Svizzera. Questa condizione non si applica alle persone che soggiornano in Svizzera in via temporanea, nello specifico per seguire una formazione o una formazione continua, svolgere uno stage o sottoporsi a cure mediche.
2Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
Art. 34 cpv. 1 e 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a–d
1Concerne soltanto il testo francese.
2Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero se:
a. Concerne soltanto il testo francese.
b. Concerne soltanto il testo francese.
c. Concerne soltanto il testo francese.
d. ha il centro dei suoi interessi in Svizzera.
Art. 38 cpv. 2–4
2Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente o il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera. Il permesso di dimora può essere vincolato alla condizione che per un determinato periodo lo straniero non cambi attività lucrativa.
3e4 Abrogati
Art. 61 cpv. 1 lett. abis
1Un permesso decade:
abisquando non è più adempita la condizione secondo l’articolo 33 capoverso 1bis o 34 capoverso 2 lettera d;
Art. 67 cpv. 1
1Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l’entrata in Svizzera a uno straniero se:
Art. 71b Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto
1I medici curanti trasmettono i dati medici necessari per valutare l’idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione passata in giudicato riguardante l’allontanamento oppure l’espulsione secondo l’articolo 66a o 66abisCP4 o l’articolo 49a o 49abisCPM5 ai medici che, su incarico della SEM, assicurano il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza. La