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Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 7 pagine

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Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 76a cpv. 2 lett. k e 4

2I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento:

k. disattendendo l’obbligo di presenza disposto in virtù dell’articolo 73a ha già impedito una volta l’esecuzione di un trasferimento nello Stato Dublino competente.

4Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia già stato incarcerato in virtù del capoverso 1 e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane a contare dall’ordine di carcerazione.

Art. 93 cpv. 1

1Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen o cui è rifiutato il transito nella zona di transito internazionale degli aeroporti.

Art. 109h, lett. a n. 3 nonché h e i

Hanno accesso al sistema d’informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall’adempimento dei loro compiti:

a. i collaboratori della SEM:

3. nell’ambito di una procedura secondo il diritto in materia d’asilo o di stranieri, per ottenere informazioni sull’esistenza e sullo stato d’attuazione dei provvedimenti (dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a, c-g e j), in vista della partenza;

h. nell’ambito del trattamento dei ricorsi, le corti competenti del Tribunale amministrativo federale, per ottenere informazioni sull’esistenza e sullo stato d’attuazione dei provvedimenti (dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e c–g), in vista della partenza;

i. nell’ambito del rimpatrio volontario o coatto, le rappresentanze e missioni svizzere all’estero, per supportare la SEM nell’espletamento di accertamenti nello Stato di origine o di provenienza o in uno Stato terzo (dati di cui all’art. 109g cpv. 2 lett. a e c–g).

Art. 122c cpv. 4

4La SEM può pubblicare in forma anonima decisioni sul sanzionamento delle imprese di trasporto aereo dopo il loro passaggio in giudicato.