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Consultazione 2023/30: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (facilitazione dell’esercizio di un’attività lucrativa indipendente, considerazione del centro degli interessi e accessi ai sistemi d’informazione) · 7 pagine

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Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione «%ASFF_YYYY_ID»

trasmissione dei dati medici necessari non costituisce una violazione del segreto professionale (art. 321 cpv. 3 CP).

2I dati medici necessari sono trasmessi su richiesta:

a. alle autorità cantonali cui compete l’allontanamento o l’espulsione;

b. ai collaboratori della SEM responsabili per l’organizzazione centrale e il coordinamento dell’esecuzione coattiva dell’allontanamento o dell’espulsione;

c. ai medici che, su incarico della SEM, assicurano la valutazione medica dell’idoneità al trasporto prima della partenza o il monitoraggio medico al momento della partenza.

3Il Consiglio federale disciplina la trasmissione, la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 73a Obbligo di presenza

1Per garantire l’esecuzione di una decisione passata in giudicato riguardante l’allontanamento oppure l’espulsione secondo l’articolo 66a o 66abisCP6 o l’articolo 49a o 49abisCPM7, l’autorità cantonale competente può obbligare una persona che non ha lasciato il Paese entro il termine di partenza impartitole a trattenersi per un massimo di sei ore al giorno, nell’arco di massimo un mese, nell’alloggio assegnatole. Questo provvedimento mira a garantire la presenza della persona interessata, necessaria al momento dell’accertamento dell’identità o dell’acquisizione dei documenti di viaggio e per l’organizzazione della partenza.

2L’obbligo di presenza termina quando non è più necessaria la presenza della persona interessata.

3È ordinato dall’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.

4Contro la disposizione dell’obbligo di presenza può essere presentato ricorso all’autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 76 cpv. 1 lett. b n. 6

1Se è stata notificata una decisione di prima istanza d’allontanamento o espulsione, o pronunciata una decisione di prima istanza di espulsione secondo l’articolo 66a o 66abisCP8 o l’articolo 49a o 49abisCPM9, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:

b. incarcerare lo straniero se:

6. disattendendo l’obbligo di presenza disposto in virtù dell’articolo 73a ha impedito l’esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione.

6 RS 311.0

7 RS 321.0

8 RS 311.0

9 RS 321.0