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Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 24 pagine

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Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SIMIC)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 12 aprile 20061 concernente il sistema d’informazione centrale sulla

migrazione è modificata come segue:

Sezione 5a: Trasmissione di dati al sistema centrale d’informazione visti

Art. 15b Trasmissione di dati al C-VIS

(art. 15a LSISA)

1Al deposito di una domanda per il permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio, l’autorità cantonale competente o la SEM inserisce nel sistema i dati seguenti, che sono trasmessi in automatico al Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS), relativi al richiedente cittadino di Stato terzo, conformemente all’articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 767/20082:

a. autorità alla quale la domanda è stata presentata;

b. cognome(i), nome(i), data di nascita, cittadinanza(e), sesso e luogo di nascita del richiedente;

c. tipo e numero del documento di viaggio;

d. data di scadenza del documento di viaggio;

RS ..........

1 RS 142.513

2 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, versione della GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.