Progetto

Consultazione 2023/37: Modifiche d’ordinanze dovute al recepimento e all’attuazione dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 (sviluppi dell’acquis di Schengen) · 34 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

«$$e-seal» «$$QrCode»

Ordinanza concernente il sistema d’informazione Ordipro (Ordinanza Ordipro)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L’ordinanza del 22 marzo 20191 concernente il sistema d’informazione Ordipro è modificata come segue:

Art. 8a Trasmissione di dati al C-VIS

1Alla registrazione di una domanda per la carta di legittimazione destinata a un cittadino di Stato terzo, il sistema Ordipro trasmette in automatico al Sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) i dati seguenti riguardanti il richiedente, conformemente all’articolo 22 bis del regolamento (CE) 767/20082:

a. cognome(i), nome(i), data di nascita, cittadinanza(e), sesso, luogo di nascita del richiedente;

b. tipo e numero del documento di viaggio;

c. data di scadenza del documento di viaggio;

d. Paese che ha rilasciato il documento di viaggio e data di rilascio;

e. copia digitale della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio;

f. immagine del volto del richiedente (fotografia cartacea scansionata).

2I dati trasmessi vengono completati nel corso della procedura, in conformità con le decisioni prese conformemente agli articoli 22 quater – 22 sexies del regolamento (CE) n. 767/2008.

1 RS 235.21

2 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, versione della GU L 248 del 13.7.2021 pag. 11. .