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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Obbligo d’informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: trimestrale
Partecipanti: –
Disposizioni particolari: legge del 22 giugno 2007 sul censimento
(RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)
01.11. (100) Rilevazione per la statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA)
Organo responsabile: Ufficio federale di statistica
Oggetto: caratteristiche di cui all’articolo 5 capo-
verso 1 lettere a e b della legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1);
coordinate degli edifici
Tipo e metodo: rilevazione totale dei registri e di dati am-
ministrativi: REA, STATPOP, registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, registro dell’Ufficio federale delle abitazioni sull’edilizia di utilità pubblica; registri fondiari
Obbligo d’informare: informazione obbligatoria
Periodicità e data di svolgimento: annuale; giorno di riferimento: 31 dicem-
bre
Partecipanti: –
Disposizioni particolari: legge del 22 giugno 2007 sul censimento
(RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)
01.12. (146) Indagine sui servizi di collocamento privati e pubblici e della fornitura di personale a prestito
Organo responsabile: Segreteria di Stato dell’economia
Oggetto: attività di collocamento, collocamento di
persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe e fornitura di personale a prestito in Svizzera e all’estero
Tipo e metodo: indagine parziale