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Consultazione 2023/43: Nuova ordinanza sulla statistica federale · 127 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Obbligo d’informare: informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento: trimestrale

Partecipanti: –

Disposizioni particolari: legge del 22 giugno 2007 sul censimento

(RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

01.11. (100) Rilevazione per la statistica degli edifici e delle abitazioni (SEA)

Organo responsabile: Ufficio federale di statistica

Oggetto: caratteristiche di cui all’articolo 5 capo-

verso 1 lettere a e b della legge del 22 giugno 2007 sul censimento (RS 431.112) e del programma di rilevazione di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1);

coordinate degli edifici

Tipo e metodo: rilevazione totale dei registri e di dati am-

ministrativi: REA, STATPOP, registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, registro dell’Ufficio federale delle abitazioni sull’edilizia di utilità pubblica; registri fondiari

Obbligo d’informare: informazione obbligatoria

Periodicità e data di svolgimento: annuale; giorno di riferimento: 31 dicem-

bre

Partecipanti: –

Disposizioni particolari: legge del 22 giugno 2007 sul censimento

(RS 431.112) e ordinanza del 19 dicembre 2008 sul censimento (RS 431.112.1)

01.12. (146) Indagine sui servizi di collocamento privati e pubblici e della fornitura di personale a prestito

Organo responsabile: Segreteria di Stato dell’economia

Oggetto: attività di collocamento, collocamento di

persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe e fornitura di personale a prestito in Svizzera e all’estero

Tipo e metodo: indagine parziale