Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/44: Controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» · 10 pagine
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5 Controprogetto diretto
5.1 Testo del controprogetto diretto
Il testo del controprogetto diretto all’iniziativa popolare federale «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)» è il seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 99 cpv. 1bis e 2bis
1bis L’unità monetaria svizzera è il franco.
2bis La Banca nazionale svizzera garantisce l’approvvigionamento in numerario.
5.2 Punti essenziali del progetto
Il primo periodo dell’articolo 1 LBN e l’articolo 5 capoverso 2 lettera b LBN attualmente in vigore saranno inseriti nella Costituzione. Le disposizioni non subiscono modifiche materiali.
5.3 Commento ai singoli articoli
Il capoverso 1bisdel controprogetto diretto corrisponde all’articolo 1 LUMP in vigore (senza la menzione dei centesimi come sottounità). Si rinuncia alla menzione della sottounità perché non ritenuta degna di figurare nella Costituzione. Inoltre, l’iscrizione dell’unità monetaria «franco» nella Costituzione non richiede l’indicazione della sua suddivisione in centesimi. L’obiettivo dell’iniziativa può così essere realizzato senza che si citino i centesimi.
Conformemente alle osservazioni contenute nel messaggio del Consiglio federale del 27 maggio 1998 concernente un nuovo articolo costituzionale sulla moneta14, il termine «unità valutaria» comprende vari elementi, soprattutto la denominazione e la classificazione della valuta,15 che devono essere disciplinati sul piano legale. Il controprogetto diretto inserisce ora il nome dell’unità monetaria nella Costituzione. L’articolo 1 LUMP rimane immutato.
Il capoverso 2Consultazionebiscorrisponde all’articolo 5 capoverso 2 lettera b LBN in vigore. Nel controprogetto diretto si elevano pertanto al livello costituzionale disposizioni legali vigenti. La lettera b dell’articolo 5 capoverso 2 LBN rimane in vigore e non subisce modifiche. Il vantaggio che ne consegue consiste nel fatto che l'interpretazione e la prassi attuali relative alla disposizione sono ormai consolidate e, attraverso la nuova disposizione costituzionale, vengono ribadite e confermate. Elevando la disposizione
14 FF 1998 III 3135, 3158 (98.032)
15 Come il messaggio del 26 mag. 1999 concernente una legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP), FF 1999 6201, 6211 (99.051).