Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/44: Controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Il denaro contante è libertà» · 10 pagine

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legale al livello della Costituzione non si modifica il tenore del compito della BNS concernente l’approvvigionamento in numerario.

Contrariamene al testo dell’iniziativa («in quantità sufficiente »), il capoverso 2bis, così come l’articolo 5 capoverso 2 lettera b LBN in vigore, non indica il volume del numerario o delle monete e delle banconote che deve essere disponibile. Il capoverso 2bis enuncia però che la BNS deve garantire l’approvvigionamento in numerario. Questa formulazione implica che il numerario disponibile deve essere sufficiente per il traffico dei pagamenti. In caso contrario, l’approvvigionamento in numerario non sarebbe garantito. Anche il capoverso 2bis risponde quindi alle esigenze dell’iniziativa senza però modificare il tenore della disposizione della LBN vigente.

5.4 Ripercussioni

Il controprogetto diretto non ha rispercussioni per la Confederazione e i Cantoni e nemmeno per l’economia.

5.5 Aspetti giuridici

5.5.1 Rapporto con altre disposizioni costituzionali

Ai sensi dell’articolo 139 capoverso 5 Cost., l’Assemblea federale può contrapporre un controprogetto diretto a un’iniziativa popolare.

Il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un controprogetto diretto all’iniziativa popolare «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)», con la proposta di approvarlo nonché di sottoporlo al Popolo e ai Cantoni unitamente all’iniziativa con la raccomandazione di accettare il controprogetto. Se l’iniziativa popolare non è ritirata, il controprogetto è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni unitamente all’iniziativa, secondo la procedura di cui all’articolo 139b Cost.

Conformemente all’articolo 99 capoverso 1 Cost., il settore monetario compete alla Confederazione. La regolamentazione proposta non modifica la portata dell’articolo 99 Cost. Inserisce nella Costituzione unicamente due disposizioni di due leggi federali in vigore (primo periodo dell’art. 1 LUMP e art. 5 cpv. 2 lett. b LBN). Le disposizioni non subiscono modifiche materiali.

Consultazione

5.5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Come suesposto, due disposizioni di due leggi federali in vigore (primo periodo dell’art. 1 LUMP e art. 5 cpv. 2 lett. b LBN)vengono inserite nella Costituzione. Il controprogetto diretto all’iniziativa «Sì a una valuta svizzera indipendente e libera con monete o banconote (Il denaro contante è libertà)» è compatibile con tutti gli obblighi internazionali della Svizzera.