Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/51: Modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale · 6 pagine
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Rapporto esplicativo concernente una modifica
dell’ordinanza sulla riserva invernale (OREI)
ad esempio, per i costi per l’energia di compensazione (lettera e), che possono rendersi necessari perché le centrali di riserva sono pronte all’impiego con un certo ritardo, dato che il loro stato normale è quello di non funzionamento. Nel caso di gruppi elettrogeni di emergenza, ciò può avvenire anche mediante corrispondenti accordi con gli aggregatori (che a loro volta regolano questo aspetto nei contratti con i gestori). Sono ipotizzabili anche altri costi (lett. f), ad esempio per l’approvvigionamento di gas o olio o per eventuali compensazioni, quali quelle indicate nell’articolo 23 capoverso 4, che potrebbero verificarsi anche in futuro. L’importante limitazione ai costi «necessari» implica, tra l’altro, che sono coperte solo le misure realmente necessarie (che non includono, ad esempio, la verniciatura di una barriera antirumore) e che, inoltre, non ci sono costi troppo elevati.
A questo proposito va menzionato anche il caso inverso, ovvero che gli accordi con la Confederazione (o anche con Swissgrid) prevedono rimborsi da parte dei gestori (da non confondere con i rimborsi previsti dall’art. 23). È ovvio che tali fondi confluiscono nel fondo con cui viene finanziata la riserva di energia elettrica (art. 22 cpv. 2); questa è l’unica soluzione oggettivamente corretta e anche l’unica possibile.
Cpv. 1 lett. g: qui sono ripresi i costi che possono essere rimborsati ai sensi dell’articolo 13 capoverso
3. I costi per l’assunzione delle suddette spese sono finanziati come gli altri costi per la riserva di energia elettrica, ossia principalmente attraverso i costi di rete della rete di trasporto.