Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/51: Modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale · 6 pagine

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Rapporto esplicativo concernente una modifica

dell’ordinanza sulla riserva invernale (OREI)

che dal relativo contratto. Il rinvio indicato alla lettera b rimanda esplicitamente agli accordi di cui all’articolo 8 capoverso 1 e riguarda quindi solo gli impianti che erano già sotto contratto per la riserva al 15 febbraio 2022.

Art. 13

L’articolo 13 può essere stralciato, in quanto il contenuto normativo, ossia la possibilità di indire bandi pubblici per nuove centrali di riserva, viene spostato all’interno dell’OREI (art. 8 cpv. 2).

Art. 16 cpv. 1 e cpv. 1bis

Per i gruppi elettrogeni di emergenza l’attuale durata del periodo di disponibilità, sincronizzata con quella delle centrali di riserva, si è rivelata inadeguata. Deve essere abbreviata, perché le limitazioni colpiscono più duramente i gruppi elettrogeni di emergenza che le centrali di riserva. Tuttavia continua ad essere necessaria una certa flessibilità, che si concretizza nella possibilità di adeguamento della durata da parte della ElCom. Poiché la durata prevista dall’articolo 16 è ora relativamente breve, oltre alla riduzione deve essere possibile anche un prolungamento.

Per gli impianti di cogenerazione potrebbe rivelarsi appropriato un periodo di disponibilità ancora diverso. A tal fine, la ElCom (in consultazione con l’UFE) potrà stabilire una durata tramite un’istruzione, come periodo di disponibilità generale. Come un’indicazione di massima vale il periodo dal 15 febbraio al 30 aprile, ma per motivi validi è ovviamente possibile discostarsi di qualche settimana. Inoltre, per gli impianti di cogenerazione è necessaria una clausola che consenta alla ElCom di adeguare la durata in base alla situazione specifica di un determinato inverno.

Durante il periodo di validità dell’OREI potrebbero già venire indetti bandi pubblici per la partecipazione alla riserva nell’ambito di un regime successivo. Le disposizioni dell’attuale OREI non forniscono indicazioni in merito al periodo di disponibilità di tale periodo successivo, la cui durata potrà quindi differire.

Art. 20 cpv. 1

L’articolo 20 riguarda l’indennizzo per il prelievo che, nel caso sia necessario prelevare energia dalla riserva, si aggiunge al compenso per la detenzione o all’indennizzo per la disponibilità. Il capoverso 1 si limita a enunciare il principio e viene ora leggermente accorciato. I capoversi 2 e 3 concretizzano quindi tale principio per i diversi elementi della riserva. L’indennizzo per l’energia prelevata si applica direttamente solo nel caso della riserva di energia idroelettrica, come si evince dal rimando (all’art. 2 cpv. 3 lett. d) contenuto nel capoverso 2. Per quanto riguarda gli impianti della riserva complementare, per contro, vengono compensati (in caso di prelievo) i costi della gestione dipendenti dall’utilizzo (art. 20 cpv. 3). In questi casi l’indennizzo è ovviamente limitato a quanto disposto al capoverso 3 e il capoverso 1, che enuncia solo il principio, non menziona alcun diritto a un indennizzo supplementare (nessun doppio indennizzo). Il pagamento dell’indennizzo ai sensi del capoverso 3 non deve essere effettuato al momento del prelievo, ma secondo un’altra periodicità adeguata (come specificato negli accordi). Per quanto riguarda i costi fissi indipendenti dall’utilizzo, che vengono rimborsati attraverso il compenso per la disponibilità, è inoltre possibile specificare quanto segue: la disposizione dell’articolo 16 capoverso 3, secondo cui il compenso, in caso di pooling, viene corrisposto in forma forfettaria, non impedisce una certa flessibilità nella sua gestione. Per esempio, gli investimenti sul lato degli impianti, che sono difficili da forfettizzare, possono essere eccezionalmente compensati al di fuori della somma forfettaria.

Art. 22 cpv. 1 lett. e, f e g

Cpv. 1 lett. e e f: quando è stata emanata l’OREI non era ancora possibile prevedere tutte le voci di costo che si presentano ora con l’attuazione della riserva di energia elettrica. Le prime esperienze dimostrano che alcuni costi vengono quasi inevitabilmente fatturati alla Confederazione perché essa, cioè in primo luogo l’UFE, svolge una determinata funzione di coordinamento. Ciò vale in alcuni casi,