Rapporto sui risultati
Consultazione 2023/51: Modifica dell’ordinanza sulla riserva invernale · 8 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati
N. registrazione: BFE-471.3-24/7/6/4/2
4.2.6 Costi dell’energia di compensazione ((art. 22 cpv. 1 lett. e)
Oltre ai partecipanti alla consultazione che approvano (fondamentalmente) l’intero progetto (v. n. 4.1), anche asut e energie-wende-ja accolgono con favore la norma.
IGEB e Cemsuisse chiedono che vengano citati anche i costi sostenuti dai grandi consumatori.
La Commissione per la concorrenza (COMCO) chiede di rinunciare a questa disposizione.
4.2.7 Costi derivanti da accordi della Confederazione con terzi (art. 22 cpv. 1 lett. f)
Oltre ai partecipanti alla consultazione che approvano (fondamentalmente) l’intero progetto (v. n. 4.1), anche asut e energie-wende-ja accolgono con favore la norma.
La COMCO chiede di rinunciare a questa disposizione.
4.3. Richieste in merito a disposizioni non presenti nel progetto messo in consultazione
4.3.1 Obbligo di notifica e controllo
I Cantoni AG, AR, BL, BS, BE, FR, SZ, UR, ZG, ZH e la CCA chiedono una disposizione aggiuntiva nell’OREI che imponga ai i gestori di centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione di notificare all’autorità cantonale preposta al controllo dell’inquinamento atmosferico, entro un certo periodo (in alcuni casi una settimana), il fatto di essersi assunti l’impegno a produrre elettricità. In alcuni casi, viene menzionata la possibilità di una notifica (o di una relativa verifica) corrispondente da parte dei gestori delle reti (aggregatori).
4.3.2 Riserva di consumo
I Cantoni SO e ZH, la COMCO, il PS, il Partito ecologista, Swissmem, GGS, IGEB, Cemsuisse e Ziegelindustrie Schweiz chiedono l’istituzione di una riserva di consumo e la sua regolamentazione nell’OREI.
4.3.3 Ulteriori richieste in merito all’articolo 22
La ElCom chiede che l’articolo 22 capoverso 1 lettera b menzioni esplicitamente anche i rimborsi contrattualmente previsti per i gestori di centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza o impianti di cogenerazione.
In particolare, Swissgrid chiede un’integrazione dell’articolo 22 in cui si affermi che Swissgrid stessa non debba subire danni finanziari per lo svolgimento dei compiti legati alla gestione della riserva di energia elettrica.
Groupe E chiede che l’articolo 22 preveda anche una compensazione in caso di riduzione del periodo di disponibilità.
AES e Alpiq chiedono che l’elenco dei costi di cui all’articolo 22 capoverso 1 non sia più da
considerarsi esaustivo.
4.3.4 Entrata in vigore
Il Cantone AR, Economiesuisse e Axpo, AEE Suisse e VFAS chiedono che la revisione dell’OREI entri in vigore prima, dato che l’UFE ha già indetto i bandi pubblici.
4.3.5 Altri ambiti
La COMCO chiede che l’articolo 6 capoverso 2, sia modificato in modo da tenere conto in prima battuta delle centrali elettriche di riserva, che possono garantire un’elevata disponibilità. Si dovrebbe rinunciare a prevedere obbligatoriamente la capacità di funzionamento a due o più combustibili.
La ElCom chiede l’abrogazione dell’attuale articolo 8 capoverso 4. 5/8
BFE-D-F8B23401/198