Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/54: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel maggio 2024 · 4 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di revisione di maggio 2024 dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione

1. Punti essenziali del progetto

L’attuale disposizione dell’ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) che consente a determinati professionisti del settore di eseguire lavori di installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi senza possedere la corrispondente autorizzazione penalizza gli elettricisti di montaggio AFC, la cui formazione professionale comprende dal 2015 anche la prima verifica durante la realizzazione. Poiché una simile disparità di trattamento non si giustifica, la disposizione viene adattata di conseguenza, includendo anche gli elettricisti di montaggio AFC la cui formazione professionale comprende anche la prima verifica durante la realizzazione.

Nell’allegato dell’OIBT sono indicati diversi periodi per i controlli in base all’impianto elettrico e al livello di pericolo. Nella prassi l’attuale norma ha generato ambiguità, motivo per cui è stata fatta chiarezza.

In questa occasione sono state eliminate anche alcune incongruenze linguistiche e si è rimediato ad alcune omissioni delle revisioni precedenti, che tuttavia non hanno conseguenze giuridiche sostanziali.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche previste non comportano oneri supplementari per Confederazione, Cantoni o Comuni in termini di personale o sul piano finanziario.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

Il progetto non ha alcuna conseguenza su economia, ambiente e società.

4. Commento alle singole disposizioni

Articolo 13 capoverso 3 lettera b

Le modifiche riguardano solo il testo francese e italiano.

Nell’attuale versione francese il testo tedesco della disposizione in questione, che recita «Änderung der Installation nach einem Bezügerüberstromunterbrecher oder einer Überstrom-Schutzeinrichtung für Endstromkreise;», è stato tradotto come segue: «la modification d’installations en aval d’un coupesurintensité d’abonné ou de dispositifs de protection contre les surtensions pour les circuits finaux;». Tuttavia, conformemente all’uso linguistico della norma, tale traduzione francese deve essere modificata come segue: «la modification d’installations en aval d’un coupe-surintensité d’abonné ou de dispositifs de protection contre les surintensités pour les circuits terminaux». L’attuale testo italiano della medesima disposizione, che recita «modifica dell’impianto a valle del ruttore di sovraintensità di un’utenza o del ruttore differenziale di protezione per circuiti terminali;», viene sostituito con «modifica dell’impianto a valle del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti d’abbonato o di un dispositivo di protezione contro le sovracorrenti per circuiti terminali».