Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/54: Modifiche di ordinanze nell’ambito dell’Ufficio federale dell’energia con decisione del Consiglio federale prevista nel maggio 2024 · 4 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l’avamprogetto di revisione di maggio 2024 dell’ordinanza sugli impianti a bassa tensione
Articolo 16 capoversi 1 e 3
Conformemente all’attuale tenore del capoverso 1, le persone del mestiere secondo l’articolo 8, le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 27 e gli installatori elettricisti AFC che eseguono lavori d’installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi non necessitano di un’autorizzazione d’installazione. La formazione degli elettricisti di montaggio AFC che hanno assolto la formazione professionale di base a partire dal 2015 si differenzia solo in minima parte da quella degli installatori elettricisti AFC per l’ambito delle abitazioni e in misura altrettanto irrilevante per questa situazione specifica. Tuttavia, ai sensi della normativa vigente gli elettricisti di montaggio AFC non sono autorizzati a eseguire lavori d’installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi. Una simile penalizzazione e disparità di trattamento non si giustificano, pertanto con la presente modifica si è provveduto a eliminarle. Per motivi di sicurezza, tuttavia, questa possibilità deve essere concessa solo agli elettricisti di montaggio AFC autorizzati a eseguire la prima verifica. Nel testo tedesco e italiano viene corretto il rimando alla definizione di persona autorizzata a eseguire il controllo contenuta all’articolo 27, rimandando all’articolo 27 capoverso 1, come già nel testo francese e anche in altre disposizioni dell’ordinanza (cfr. artt. 10 e 24).
Diversamente dal testo tedesco e italiano, il testo francese non parla al capoverso 3 di un’autorizzazione a eseguire la prima verifica bensì solo di un’autorizzazione. Viene pertanto aggiunto il sintagma «de contrôler». Inoltre, il termine tedesco «Sicherheitsnachweis» è stato tradotto erroneamente con «attestation de contrôle» invece che con «rapport de sécurité». L’errore deve pertanto essere corretto.
Articolo 31
Con la modifica del 4 giugno 2021 (RU 2021 372, in vigore dal 1° luglio 2021) il contenuto dell’articolo 35 capoverso 3 era stato suddiviso nei capoversi 3 e 4. Il rimando contenuto nell’articolo 31 non era però stato opportunamente adeguato, dimenticanza a cui si è rimediato in occasione della presente revisione.
Articolo 34 capoverso 3
Dall’articolo 36 capoverso 2 OIBT si evince che l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI) gestisce unicamente i rapporti di sicurezza redatti dai proprietari di impianti speciali secondo il numero 1 dell’allegato e dai proprietari di impianti di produzione di energia secondo l’articolo 35 capoverso 2. Dei restanti rapporti di sicurezza si occupano i gestori di rete. Con l’attuale rimando all’articolo 32 capoverso 2 OIBT contenuto nell’articolo 34 capoverso 3 questa suddivisione dei compiti non è espressa in modo chiaro. Il rimando viene quindi adeguato. La prassi attuale rimane invariata.
Articolo 35 capoversi 3 e 4 ultimo periodo
Si vedano i commenti all’articolo 34 capoverso 3.
Articolo 37 capoverso 1 lettera f
Con la modifica del 4 giugno 2021 (RU 2021 372, in vigore dal 1° luglio 2021) il contenuto dell’articolo 35 capoverso 3 era stato suddiviso nei capoversi 3 e 4. Il rimando contenuto nell’articolo 37 capoverso 1 lettera f non era però stato opportunamente adeguato, dimenticanza a cui si è rimediato in occasione della presente revisione. Viene inoltre corretto un errore di stampa contenuto nel testo francese (sostituzione di «selon de l’art. 36» con «selon l’art. 36»).
Numeri 1.1.6 e 1.3.5 nonché 5 dell’allegato
Ai sensi dell’articolo 36 capoverso 3bis l’ESTI invita per scritto i titolari di un’autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa di cui all’articolo 13 a fornire almeno sei mesi prima della scadenza di ogni terzo periodo di controllo l’attestazione del servizio di ispezione accreditato al quale si sono rivolti; i