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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)

Modifica del … 2024

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4 lett. f e 5 lett. f

4In riferimento agli animali, si intende per:

f. specie secondarie: animali destinati alla produzione di derrate alimentari diversi da bovini (animali da latte e da macello, inclusi i vitelli), ovini (animali da macello), suini, galline, galline ovaiole, tacchini e pesci appartenenti alla specie dei salmonidi.

5In riferimento alle imprese, si intende per:

f. commercio al dettaglio: la manipolazione degli alimenti per animali e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna all’utilizzatore finale, compresi i terminali di distribuzione, i negozi, i supermercati, i centri di distribuzione e i punti di vendita all’ingrosso.

Art. 9 cpv. 3

3L’UFAG valuta le notifiche effettuate secondo il capoverso 1 e le pubblica in un elenco che tiene aggiornato2. Può valutare nuovamente in qualsiasi momento le notifiche effettuate.

1 RS 916.307

2L’elenco può essere consultato gratuitamente sul sito di Agroscope all’indirizzo:

www.agroscope.admin.ch > Temi > Animali da reddito > Alimenti per animali > Controllo degli alimenti per animali > Basi legali > Materie prime notificate.

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