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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 54 cpv. 1 nota a piè di pagina

1L’UFAG iscrive in un elenco nazionale gli stabilimenti registrati o omologati secondo gli articoli 47 o 48 rispettivamente. Agli stabilimenti viene attribuito un numero di riconoscimento individuale come prescritto dall’allegato V capitoli I e II del regolamento (CE) n. 183/20053.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

3 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi, versione della GU L 035 dell’8.2.2005, pag. 1.