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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Titolo precedente l’articolo 10

Sezione 4: Aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca

Art. 10 Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che

valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari

1L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari, se queste in media in un anno:

a. coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte;

b. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte o con rifiuti alimentari; o

c. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte nonché con sottoprodotti di

1 SR 916.344

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