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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine
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Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)
Modifica del …
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sugli effettivi massimi è modificata come segue:
Titolo precedente l’articolo 10
Sezione 4: Aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca
Art. 10 Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che
valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari
1L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari, se queste in media in un anno:
a. coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte;
b. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti di derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte o con rifiuti alimentari; o
c. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte nonché con sottoprodotti di
1 SR 916.344
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