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Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

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Ordinanza concernente la produzione primaria «%ASFF_YYYY_ID»

a. Concerne soltanto il testo francese

b. per le quali non sussiste l’obbligo di registrazione ai sensi degli articoli 7, 18a o 21 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie; e

Art. 4 cpv. 3 lett. c

3Esse provvedono affinché:

c. le contaminazioni attraverso animali, parassiti, scarti, componenti nocive dell’aria, dell’acqua e del suolo nonché attraverso residui di sostanze chimiche, concimi e alimenti per animali siano evitate;

Art. 9 cpv. 1

1LʼUFAG, in collaborazione con lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), vigila sull’esecuzione delle prescrizioni relative alla produzione primaria nei Cantoni. L’UFAG e l’USAV possono emanare istruzioni sul controllo dopo aver consultato le competenti autorità cantonali. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 16 dell’ordinanza del 20 ottobre 20103 sul controllo del latte.

II

L’atto normativo qui appresso è modificato come segue:

Ordinanza del 20 ottobre 20104 sul controllo del latte

Ingresso

visti gli articoli 10 capoverso 3 lettera a e 44 della legge del 20 giugno 20145 sulle derrate alimentari;

visti gli articoli 10, 41 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19986 sull’agricoltura,

ordina:

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

2 RS 916.401

3 RS 916.351.0

4 RS 916.351.0

5 RS 817.0

6 RS 910.1