Progetto

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 126 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 75Fedlex · Progetto

Ordinanza concernente gli effettivi massimi «%ASFF_YYYY_ID»

derrate alimentari non provenienti dalla trasformazione del latte o con rifiuti alimentari.

2L’autorizzazione è concessa soltanto se:

a. il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti o i rifiuti alimentari conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d’interesse pubblico e d’importanza regionale;

b. l’azienda del settore lattiero o alimentare dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 75 km;

c. i sottoprodotti o i rifiuti alimentari finora non venivano ritirati da altre aziende o queste non sono disposte a continuare a ritirarli;

d. il ritiro dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l’azienda del settore lattiero o alimentare dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari destinati al foraggiamento; il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari e sulla quantità valorizzata nell’arco di un anno;

e. il richiedente, oltre ai suini, non detiene altri animali per i quali si applica la presente ordinanza, a meno che gli animali siano detenuti come animali da reddito esclusivamente per uso personale o come animali da compagnia;

f. il Cantone in cui si trovano le unità di produzione conferma per scritto che:

1. con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali, e

2. gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.

3L’UFAG rilascia l’autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti e di rifiuti alimentari valorizzati.

Art. 11 rubrica nonché cpv.1 e 2 frase introduttiva

Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari

1I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari e i rifiuti alimentari presi in considerazione per il rilascio di un’autorizzazione secondo l’articolo 10 sono elencati nell’allegato.

2L’UFAG può modificare l’allegato. I sottoprodotti e i rifiuti alimentari sono inseriti nell’allegato se adempiono le seguenti condizioni:

Art. 12 cpv. 1 e 1bis

1L’UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all’articolo 2 alla stazione di ricerca agronomica della Confederazione e alle aziende sperimentali a condizione che ciò sia necessario per l’esecuzione di esperimenti e prove.

1bisLe aziende sperimentali devono dimostrare di svolgere un'attività sperimentale costante basata su principi scientifici e mostrare all'UFAG come vengono impiegati i risultati della sperimentazione per sostenere la produzione animale svizzera.