Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza concernente la ricerca agronomica
Articolo 13 (nuovo)
Il presente articolo disciplina le modalità generali relative alla concessione degli aiuti finanziari di cui agli articoli 10, 11 e 12. L’articolo è nuovo ma la procedura e le modalità rimangono le stesse e si basano sulla prassi vigente per il sostegno ai progetti di ricerca.
Gli aiuti finanziari vengono concessi secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. Se decide di concedere un aiuto finanziario, l’UFAG stipula un contratto con il richiedente, nel quale sono disciplinati l’importo dell’aiuto finanziario, la sua durata e la rendicontazione. Quest’ultima è svolta periodicamente e fornisce informazioni sull’impiego dei fondi e, per quanto riguarda i contratti sui progetti, sullo stato di questi ultimi. Di norma la durata dei contratti per aiuti finanziari a favore di istituti di ricerca d’importanza nazionale (art. 10) è quattro anni.
Articolo 12a (vigente)
Il Consiglio per la ricerca agronomica e il Consiglio Agroscope si occupano in gran parte dell'orientamento strategico di Agroscope (il Consiglio Agroscope esclusivamente, il CRA in gran parte). La pratica e la ricerca sono rappresentate in entrambi i consigli. A causa delle sovrapposizioni di compiti, non è opportuno che esistano due consigli. L'articolo 117 LAgr è stato pertanto abrogato. L'articolo 12a non è più pertinente e viene anch'esso abrogato.
Sezione 4
Articoli 14, 15 e 16
I vigenti articoli 13, 14 e 15 sono stati rinumerati. Il loro contenuto non è stato modificato.
8.4 Ripercussioni
8.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle risorse umane e finanziarie della Confederazione. I fondi per l’attuazione dell’articolo 119 LAgr sono attinti dal credito «A231.0225 Contributi per la ricerca» che non viene aumentato. Per gli altri compiti finanziati attraverso questo credito, segnatamente per gli aiuti finanziari per la realizzazione di progetti di ricerca, saranno disponibili meno risorse finanziarie.
8.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
8.4.3 Economia
Il rafforzamento della forza innovativa dell'agricoltura avrà un impatto positivo sulla competitività dell’agricoltura Svizzera, tuttavia l’impulso sull’economia sarà limitato.
8.4.4 Ambiente
Il rafforzamento della forza innovativa dell'agricoltura avrà un impatto positivo sull'ambiente, anche se realisticamente limitato e difficile da misurare.
8.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche previste non tangono gli impegni assunti dalla Svizzera nel quadro del diritto internazionale.
8.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore in contemporanea con la PA22+, probabilmente il 1° gennaio 2025.