Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Capoverso 6 (ex cpv. 4): la disposizione concernente il Consiglio Agroscope nel regolamento interno e delle competenze è stralciata a seguito della sua riorganizzazione. Viene inserito un nuovo articolo (art. 5) dedicato al Consiglio Agroscope.

Articolo 4 (ex art. 5)

Capoverso 1 lettera b: secondo il titolo quinto della Costituzione federale, le autorità federali sono: Assemblea federale, Consiglio federale e Amministrazione federale, Tribunale federale e altre autorità giudiziarie. Pertanto il termine nel presente articolo è usato impropriamente e quindi viene stralciato. Nessun cambiamento a livello di contenuto.

Capoverso 2: le stazioni sperimentali decentrate rivestono un ruolo importante per lo scambio di conoscenze e la loro applicazione pratica, motivo per cui sono esplicitamente menzionate. Nessun cambiamento a livello di contenuto.

Articolo 5 (nuovo)

La mozione 18.3404 Häberli-Koller, trasmessa e successivamente accolta con una modifica, esige che nel nuovo Consiglio Agroscope allargato sia rappresentata anche la pratica agricola. Il nuovo Consiglio Agroscope è composto pertanto da rappresentanti dei vari gruppi d’interesse di Agroscope. La pratica agricola, gli istituti di ricerca agronomica e l’Amministrazione federale possono partecipare direttamente all’orientamento strategico della ricerca di Agroscope. Gli uffici dell'Amministrazione federale rappresentati nel Consiglio contribuiscono, con le loro competenze, a soddisfare le esigenze della società nei settori nei confronti dell’apicoltura, dell'ambiente, del benessere degli animali, della salute degli animali e della sicurezza alimentare, nonché dei mercati e del consumo. Poiché Agroscope è subordinato all'UFAG, il direttore dell'UFAG presiede il Consiglio Agroscope. Essendo in parte composto da membri esterni all'Amministrazione, il Consiglio Agroscope ha una funzione puramente consultiva e non ha poteri decisionali o di direttiva nei confronti di Agroscope. I membri del Consiglio Agroscope sono nominati dal capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Nel nominare i rappresentanti, questi garantisce una rappresentanza equa dei generi e delle lingue. Nel caso dei rappresentanti della pratica agricola, deve anche garantire che siano rappresentati i vari tipi di produzione e tenere conto delle regioni. Le disposizioni dettagliate sono stabilite in un regolamento separato ed emanate dal capo del DEFR.

Articolo 6 (ex art. 7)

Capoverso 1: nell’elenco dei partner con cui Agroscope collabora le scuole universitarie sono sostituite con gli istituti di ricerca pubblici e privati. Oltre alle università, viene riconosciuta in particolare la stretta collaborazione tra Agroscope e FiBL. Essa è auspicabile per sfruttare le sinergie ed evitare doppioni. Anche la collaborazione con altri istituti di ricerca continua a essere esplicitamente possibile. Inoltre, si tiene conto del fatto che esiste un’unica centrale di consulenza (AGRIDEA) per l’agricoltura e la filiera alimentare dopo la fusione di quelle di Losanna e Lindau nel 2011. Sono apportate anche alcune semplificazioni linguistiche. Nessun cambiamento a livello di contenuto.

Articolo 7 (ex. art. 8)

Capoverso 2: come finora, Agroscope decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione. Viene precisato che le competenze in merito all’esercizio di questi diritti sono disciplinate nel regolamento interno e delle competenze di Agroscope.

Capoverso 4: in analogia alla nuova legge federale del 17 marzo 2023 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA; FF 2023 787), in questa sede viene utilizzato anche il moderno termine software. Nessun cambiamento a livello di contenuto.