Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 109Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza concernente la ricerca agronomica
Articolo 8 (nuovo)
Capoverso 1: questo capoverso sostanzialmente autorizza Agroscope a trattare dati personali nei sistemi d’informazione e a gestire banche dati. Devono essere adempiute le esigenze della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (legge sulla protezione dei dati, LPD, FF 2020 7639 (dal 1° settembre 2023: RS 235.1)). Le condizioni dell’articolo 39 LPD si applicano per il trattamento di dati per scopi impersonali in particolare nei settori della ricerca, della pianificazione o della statistica. I dati sono resi autonomi non appena lo scopo del trattamento lo permette e la trasmissione e la pubblicazione devono avvenire in una forma che non permetta d’identificare le persone interessate. All’articolo 39 capoverso 2 sono inoltre stabilite le condizioni semplificate per le basi legali della raccolta dei dati per scopi impersonali.
Capoverso 2: vengono citati in modo non esaustivo due ambiti specifici in cui Agroscope tratta i dati personali. In questo modo si precisano le basi legali del trattamento.
Lettera a: è necessario inserire questo capoverso per creare le basi legali per nuove forme di ricerca. Le reti citazionali o le analisi delle reti citazionali combinano i dati disponibili su autori e contenuti in risultati visualizzabili e consentono di fare affermazioni sul contenuto principale delle pubblicazioni in relazione a un periodo specifico e a un gruppo specifico di autori. I risultati delle analisi delle reti citazionali vengono utilizzati, tra l'altro, per le pubblicazioni scientifiche e fanno quindi parte dei dati di ricerca pubblicati come Open Research Data (ORD). Il collegamento, l'analisi e la messa in rete della letteratura rappresentano un nuovo scopo del trattamento e non sono più coperti dall’esigenza di rendere accessibili i dati personali da parte dell'autore. Da ciò si possono trarre conclusioni sulla dottrina dell'autore e quindi acquisire nuovi dati personali. In questo modo si creano le basi legali richieste esplicitamente per questo trattamento.
Lettera b: all’articolo 27 della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) sono indicati gli scopi e i possibili contenuti dei sistemi d’informazione per il trattamento dei dati sugli impiegati
dell’Amministrazione federale. Su questa base, Agroscope gestisce una banca dati delle pubblicazioni dei ricercatori, l'«Institutional Repository Agroscope, IRA+». Essa contiene informazioni sulle pubblicazioni scientifiche e sui luoghi di pubblicazione. L'accesso avviene tramite i nomi dei ricercatori, che sono elencati sul sito Internet di Agroscope nelle corrispondenti pagine dell’ambito di ricerca. Nella presente lettera sono specificate le basi giuridiche.
Capoverso 3: il presente capoverso stabilisce il principio secondo cui i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo devono essere resi accessibili al pubblico. I rapporti e i risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici sono soggetti alla legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3). Gli interessi pubblici preponderanti che si oppongono alla pubblicazione riguardano in particolare il settore della sicurezza. Si oppongono alla pubblicazione anche gli interessi privati preponderanti regolati contrattualmente che costituiscono segreti professionali, d’affari o di fabbricazione.
Capoverso 4: si precisa che i risultati dell’attività di ricerca e sviluppo sono generalmente riservati fino a quando non vengono resi pubblici. I collaboratori sono pertanto vincolati dal segreto d’ufficio.
Articolo 9 (ex art. 10)
Capoverso 3: aggiornamento della versione vigente dell’ordinanza concernente gli emolumenti per le pubblicazioni. Nessun cambiamento a livello di contenuto.
Sezione 3
Il titolo e la struttura della sezione sono allineati con quelli dell’articolo 116 LAgr. Nell’ottica di un’armonizzazione con la LAgr, anziché «contributi per la ricerca» si utilizza esclusivamente il termine «aiuti finanziari». L’UFAG può concedere aiuti finanziari conformi allo scopo e all’orientamento della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli 1 e 2. All’articolo 10