Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza concernente la ricerca agronomica
(nuovo) vengono disciplinati gli aiuti finanziari a sostegno di istituti di ricerca d’importanza nazionale per l’agricoltura e la filiera alimentare. Le condizioni per gli aiuti finanziari per progetti di ricerca descritte all’articolo 12 dell’ordinanza vigente restano invariate, vengono soltanto spostate all’articolo 11.
L’articolo 11 vigente (Mandati di ricerca) è abrogato. L’UFAG può ancora assegnare mandati di ricerca se ciò è necessario per adempiere i propri compiti. All’articolo 12 (nuovo) vengono precisate le disposizioni relative ai progetti pilota e di dimostrazione di cui all’articolo 119 LAgr. Le condizioni per la concessione degli aiuti finanziari di cui agli articoli 10, 11 e 12 sono descritte in un articolo a sé (art. 13), ma non subiscono cambiamenti a livello di contenuto.
Articolo 10 (nuovo)
Nel presente articolo, l’articolo 116 capoverso 1 LAgr sugli aiuti finanziari a organizzazioni per prestazioni nel campo della ricerca, modificato dalla PA22+, viene concretizzato a livello di ordinanza e vengono disciplinati gli aiuti finanziari. Questo serve per aggiornare la prassi. Attualmente sono due i beneficiari degli aiuti finanziari nel quadro di questo articolo: il FiBL e la fondazione Aviforum. Entrambi gli istituti di ricerca forniscono un notevole contributo agli obiettivi di ricerca della Confederazione per l’agricoltura e possiedono caratteristiche di unicità nel contesto nazionale. L’aiuto finanziario per il FiBL e il rispettivo importo rispecchiano la volontà del Parlamento (19.041 Oggetto del Consiglio federale. Preventivo 2020 con piano integrato dei compiti e delle finanze 2021-2023). Il sostegno per le attività di ricerca di Aviforum si fonda su decisioni adottate nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). La Confederazione sostiene in prima linea la ricerca e i compiti generali di informazione svolti da Aviforum, mentre i Cantoni finanziano la formazione professionale. I fondi rientrano nei limiti del credito stanziato e non vengono richiesti fondi aggiuntivi. A causa della limitatezza delle risorse disponibili, non è possibile prendere in considerazione di ampliare il gruppo di beneficiari includendo altre istituzioni. Gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano al massimo al 50 per cento dell’onere complessivo per l’esercizio, in analogia con i sussidi a strutture di ricerca d’importanza nazionale di cui all’articolo 15 della legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI; RS 420.1). I fondi del FiBL sono in gran parte costituiti dal contributo federale e da fondi di ricerca competitivi (fondi di terzi). Ulteriori contributi di base, oltre a quelli della Confederazione, sono disponibili solo in misura molto limitata.
Articolo 11 (vigente)
Abrogato. In generale l’UFAG può ancora assegnare mandati di ricerca se ciò è necessario per adempiere i propri compiti pubblici, pertanto non serve un articolo separato.
Articolo 11 (ex. art. 12)
Il presente articolo sancisce, come finora, gli aiuti finanziari per progetti di ricerca (art. 116 cpv. 2 LAgr). La struttura è modificata e ai capoversi 1 e 2 sono concretizzati due aspetti. A livello di contenuto non vi sono cambiamenti rispetti alla prassi attuale. La possibilità di concedere aiuti finanziari per progetti di ricerca era già data e viene mantenuta. La procedura di assegnazione in base a gare pubbliche è mantenuta.
Capoverso 1 lettera a: così come disciplinato attualmente, gli aiuti finanziari della Confederazione ammontano al massimo al 75 per cento dei costi del progetto. Possono essere computati solo i costi effettivamente occorsi durante la realizzazione del progetto (in particolare i costi del personale, inclusi le prestazioni sociali, i costi materiali come le attrezzature, gli impianti e i materiali, i costi per i locali appositamente affittati, le spese per le conferenze e i viaggi).
Capoverso 1 lettera b: i criteri per la concessione degli aiuti finanziari sono ora descritti a livello di ordinanza. L'UFAG seleziona i progetti più promettenti sulla base dei criteri stabiliti. La procedura e i criteri sono in linea con la prassi attuale. L’aliquota massima è destinata a progetti che rivestono un elevato interesse pubblico e i cui risultati non sono commercializzabili.