Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza concernente la ricerca agronomica

Capoverso 2: viene sancito che i progetti possono essere realizzati da singoli istituti di ricerca o congiuntamente da più istituti di ricerca. A seconda della tematica, possono essere coinvolti altri partner di progetto, ad esempio i servizi di consulenza agricola o la pratica agricola. Secondo il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 12.3555 Müller-Altermatt del 14 giugno 2012, i progetti per promuovere l’agricoltura biologica sono realizzati in collaborazione. Ciò corrisponde all'attuale prassi di assegnazione. L'obiettivo è promuovere ulteriormente la collaborazione tra gli istituti di ricerca e gli altri attori del sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura.

Articolo 12 (nuovo)

Nel presente articolo, l’articolo 119 LAgr introdotto con la PA22+ viene concretizzato a livello di ordinanza e vengono disciplinati gli aiuti finanziari. Con i progetti pilota e di dimostrazione le conoscenze scientifiche acquisite nel campo della ricerca vengono sperimentate nella pratica e rese note a un vasto pubblico. L'obiettivo è rendere disponibili più rapidamente le nuove conoscenze applicabili alla pratica e accrescere la forza innovativa dell’agricoltura e della filiera alimentare svizzere, ad esempio per quanto riguarda la crescente digitalizzazione dell'agricoltura (uso di droni, satelliti, veicoli a guida autonoma, ecc.). Non si tratta soltanto di sostenere sviluppi puramente tecnici, ma anche nuovi processi e metodi, ad esempio nell'ambito della gestione aziendale. I progetti pilota mirano a colmare il divario tra ricerca e pratica, testando e sviluppando ulteriormente i risultati della ricerca nonché le tecnologie, i metodi, i processi o le prestazioni scaturite dalla ricerca svolta in condizioni comparabili su scala reale. L'obiettivo è promuovere un'applicazione coerentemente orientata alla pratica dei risultati rilevanti. I progetti di dimostrazione mirano a far conoscere le novità in quanto a tecnologie, metodi, processi o prestazioni sviluppati dai ricercatori e pronti per essere utilizzati nella pratica. La fattibilità pratica di un progetto di dimostrazione deve essere già stata testata e dimostrata.

Per rafforzare la messa in rete all'interno del LIWIS e accelerare così il flusso di conoscenze, i progetti sono realizzati da consorzi. Lavorano insieme almeno due partner del sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura, le cui competenze si completano a vicenda. In genere, si tratta di partner della ricerca e della consulenza nei progetti pilota e di partner della consulenza e della formazione in quelli di dimostrazione. Nel caso dei progetti pilota, almeno uno dei partner è un istituto di ricerca. Riunendo almeno due partner, si aumenta anche la portata e la risonanza del progetto. Il coinvolgimento della pratica agricola è fondamentale per entrambi i tipi di progetto.

L’articolo descrive gli obiettivi e i criteri per un sostegno finanziario dei progetti da parte della Confederazione. I mandati di progetto sono assegnati in base a gare pubbliche. I richiedenti possono essere consorzi di organizzazioni esterne all’Amministrazione federale, i cui progetti adempiono i criteri di cui ai capoversi 1-4. La quota dell’aiuto finanziario concesso dall’UFAG può ammontare al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e computabili. In tal modo si tiene conto del fatto che lo sviluppo di nuovi metodi nell'agricoltura e nella filiera alimentare è in parte d’interesse pubblico e in misura minore d’interesse privato, il che rende difficile trovare un sostegno da parte dei partner economici. Analogamente al commento dell’articolo 11, anche in questo caso possono essere computati solo i costi effettivamente occorsi durante la realizzazione del progetto (p.es. i costi del personale e i costi per il materiale o il compenso per le aziende agricole coinvolte). L’aliquota massima è prevista per progetti incentrati su tematiche non commercializzabili o di notevole interesse pubblico, ad esempio nuovi metodi di coltivazione. I progetti finalizzati a rendere una determinata tecnologia matura e pronta per il mercato e in cui è coinvolto un partner industriale possono essere sostenuti solo se i principali beneficiari del prodotto sono la pratica agricola o il pubblico in generale (prestazioni nell’interesse della collettività, p.es. la promozione della biodiversità). In questo caso, la partecipazione adeguata del partner industriale è un presupposto essenziale. I progetti in cui un partner industriale è il principale beneficiario e che quindi potrebbero potenzialmente distorcere la concorrenza non possono essere sostenuti.

I fondi rientrano nei limiti del credito stanziato e non vengono richiesti fondi aggiuntivi per la realizzazione di progetti pilota e di dimostrazione.