Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto

per cento, si può ipotizzare che i costi di cofinanziamento per la Confederazione ammonteranno in media a circa 5 milioni di franchi all'anno nel periodo 2025-2028. È prevista una valutazione della misura quattro anni dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza. Per i rischi di gelo e siccità, la Confederazione non pagherà ulteriori indennizzi per compensare i danni se le aziende agricole non hanno stipulato un'assicurazione nono-stante il sostegno statale ai premi (cfr. art. 86b cpv. 5 LAgr).

19.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione in quanto i Cantoni non sono coinvolti nei compiti esecutivi per la riduzione dei premi.

19.4.3 Economia

Le assicurazioni promuovono l'imprenditorialità. Questo perché la minore volatilità del reddito offre la possibilità di utilizzare una quota maggiore di liquidità per varie strategie. Secondo lo studio commissio-nato dall'UFAG, una riduzione dell’importo dei premi del 30 per cento genera un effetto leva dell'ordine di 80-180 franchi. In altre parole, ogni franco di premio ridotto assicura tra gli 80 e i 180 franchi di valore agricolo.

19.4.4 Ambiente

L'ambiente non è influenzato né positivamente né negativamente dall’introduzione di questa nuova misura. Tuttavia, essa aiuta gli agricoltori a tutelarsi meglio dai rischi di eventi meteorologici.

19.4.5 Rapporto con il diritto internazionale

I contributi statali per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto sono considerati sovvenzioni ai sensi del diritto dell’OMC e la loro concessione è disciplinata in particolare dall'Accordo sull'agricoltura dell’OMC (RS 0.632.20 Allegato 1A.3, AoA). Dato il loro vincolo diretto con la produzione, i contributi devono essere intesi come sovvenzioni con un effetto distorsivo sul commercio ai sensi dell'AoA e devono essere attribuiti alla cosiddetta Amber Box. Questa contiene le sovvenzioni con effetto distorsivo sulla produzione o sul commercio e prevede un limite massimo. I 5 milioni di franchi all'anno prospettati non comportano alcun superamento da parte della Svizzera del suo limite massimo nel quadro dell'Amber Box. Di conseguenza, la misura è fondamentalmente compatibile con il diritto dell'OMC. I contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto non soddisfano i criteri della Green Box. In essa sono infatti contenuti i contributi statali alle assicurazioni sul reddito, ma non quelli vincolati alla produzione (cfr. allegato 2 paragrafo 7 AoA). I contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto sono notificati presso l’OMC.

Gli sforzi di riforma a lungo termine all'interno dell'OMC mirano a trasformare le misure di sostegno interno con effetto distorsivo sul commercio classificate nell’Amber Box in misure di sostegno svincolate dalla produzione classificate nella Green Box. La misura in oggetto è finanziata con i fondi nell’ambito dei pagamenti diretti. Poiché la maggior parte dei pagamenti diretti è attribuita alla Green Box, ciò com-porta un trasferimento di risorse finanziarie dalla Green Box all’Amber Box. Questo pone delle criticità dal punto di vista degli sforzi di riforma in atto sul piano internazionale. In questo senso, è positivo che si tratti di un finanziamento iniziale limitato a otto anni.

L’ordinanza non ha ripercussioni sul diritto bilaterale tra la Svizzera e l’UE.

19.5 Entrata in vigore

L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2025 ed è valida fino al 31 dicembre 2032. Le disposizioni transitorie fissano i termini di cui agli articoli 6 e 7 per il 2025.