Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI)

modo professionale. Le attività comprendono, ad esempio, la selezione e la contattazione di partner di rete rilevanti, la progettazione delle modalità di cooperazione tra i partner di rete per quanto riguarda la distribuzione delle risorse e dei ricavi, le competenze e i compiti, nonché la pianificazione di regole informali e formali di cooperazione, la gestione delle conoscenze e il marketing di rete, la fornitura di servizi come il lavoro di ricerca e di sviluppo, nonché la consulenza e il networking. Nella pratica, queste attività non possono essere svolte a titolo secondario, con pochi sforzi e un susseguirsi di cambi a livello manageriale. Strutture adeguate e una gestione professionale e continua sono quindi un presupposto per il successo. La gestione professionale di una rete di competenze e d’innovazione può assumere forme molto diverse dal profilo della struttura organizzativa (centralizzata o decentralizzata), della progettazione dell'infrastruttura («condivisione» o «proprietà»), della forma di cooperazione (formalizzata o ad hoc) o della personalità giuridica (p.es. associazione o fondazione). Di norma, la gestione della rete è organizzata a livello centrale in centri di competenza con un manager di rete e collaboratori altamente qualificati.

Capoverso 1 lettera c: le attività delle reti di competenze e d’innovazione devono essere di rilevanza nazionale e non solo locale o regionale.

Capoverso 1 lettera d: l’UFAG può concedere aiuti finanziari a reti di competenze e d’innovazione se queste hanno sede in Svizzera.

Capoverso 1 lettera e: le reti di competenze e d’innovazione devono assolutamente essere istituzioni indipendenti dal profilo giuridico che, dati i loro compiti e funzioni, collaborano su base sistematica e non a scopo di lucro nell’ambito del sistema dell’innovazione e della conoscenza in agricoltura e con il settore privato.

Capoverso 2: se una rete di competenze e d’innovazione deve essere innanzitutto creata o non esiste ancora nella forma organizzativa prevista, la Confederazione può fornire un sostegno già nella fase di costituzione, ossia di sviluppo della rete. Questo perché si può ipotizzare che, soprattutto negli anni di avvio, prima che la forma organizzativa acquisisca la forma giuridica ottimale sia necessario sviluppare e testare una forma organizzativa ottimale con gli stakeholder e i partner della rete coinvolti.

Capoverso 2 lettere a e b: la realizzazione di un progetto di sviluppo implica che i richiedenti si assumano la responsabilità dell’implementazione e del coordinamento degli attori coinvolti. Se l’ente promotore del progetto è composto da un’associazione di più attori, questi indicano come organizzano e regolano la loro cooperazione e le loro responsabilità nell'ambito del progetto di sviluppo e chi riceverà l'aiuto finanziario per la sua adeguata realizzazione, tenendo conto dei costi non computabili di cui all'articolo 3 capoverso 4.

Articolo 2: la riserva relativa ai crediti approvati limita o esclude il diritto ad aiuti finanziari. Ciò consente di tener conto del fatto che, al momento della presentazione della domanda all'UFAG, potrebbero non essere stati approvati fondi o quelli approvati potrebbero non essere sufficienti. L'UFAG esamina comunque la domanda in modo approfondito. Se i criteri di ammissibilità sono dati, l'UFAG concede il sostegno in linea di principio e, dopo aver consultato il richiedente, stabilisce il periodo per il quale sono richiesti i fondi necessari.

Articolo 3: sono disciplinati l’importo e la durata dell’aiuto finanziario per le reti di competenze e d’innovazione.

Il capoverso 1 fissa i criteri di calcolo dell’importo massimo dei contributi federali. La quota dell’UFAG sui costi computabili e da esso riconosciuti può ammontare all’80 per cento al massimo. La rete di competenze e d’innovazione deve apportare la maggior quota possibile di fondi propri e di terzi. Il loro ammontare dipende dagli attori privati dell’agricoltura e della filiera alimentare coinvolti.