Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 177 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

Art. 1 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari

1Possono essere concessi aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di reti di competenze e d’innovazione che adempiono le seguenti condizioni:

a. sono attive nei settori della selezione vegetale, dell’allevamento o della salute degli animali;

b. mirano a promuovere lo scambio di conoscenze e di innovazioni nell’agricoltura e nella filiera alimentare attraverso:

1. l’interazione tra gli attori dell’agricoltura e della filiera alimentare e istituzioni della ricerca, della formazione e della consulenza, e

2. l’implementazione di conoscenze e tecnologie;

c. hanno un impatto di rilevanza nazionale;

d. hanno sede in Svizzera;

e. sono organizzazioni con personalità giuridica che collaborano sistematicamente senza scopo di lucro con istituti di ricerca e con l’economia.

2Se le reti di competenze e d’innovazione sono ancora in fase di sviluppo e non hanno ancora personalità giuridica ai sensi del capoverso 1 lettera e, possono essere versati contributi se:

a. i richiedenti sono responsabili di implementare lo sviluppo;

b. i richiedenti, qualora più attori presentino una domanda,

1 RS 910.1

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