Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine
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Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare (OPRCI)
• Lettera a: costi del personale come i costi per i salari e i contributi del datore di lavoro.
• Lettere b e c: costi materiali e pigioni ad esempio per il materiale di consumo, l’affitto di uffici e le spese di viaggio.
• Lettera d: infrastrutture tecniche che fanno parte dell'attrezzatura di base o della gestione usuale e che sono necessarie per la fornitura di servizi ordinari (p.es. informatica generale, attrezzature di laboratorio di base).
Capoverso 4 lettere a e b: vengono elencati i costi non computabili. Tra questi rientrano ad esempio gli investimenti edilizi e l’acquisto di locali nonché le prestazioni proprie di attori se questi sono sovvenzionati prevalentemente dalla Confederazione.
Capoverso 5: visto che l’assegnazione degli aiuti finanziari avviene a cadenza annuale, la durata del contratto è di un anno. Se all'UFAG è richiesto un periodo di sostegno più lungo, questi può stipulare una convenzione quadro con il richiedente, nella quale dichiara l'intenzione di fornire un sostegno per diversi anni e con la quale intende in particolare instaurare un processo coordinato per la stesura dei contratti annuali che seguono questa convenzione quadro e si basano su di essa. In un caso del genere, l'architettura del contratto conterrebbe quindi due elementi: la convenzione quadro superiore, che contiene le condizioni quadro generali, e diversi contratti da stipulare annualmente, che regolano il contributo federale per il periodo di sostegno. Tuttavia, la convenzione quadro non contiene alcun obbligo finanziario pluriennale da parte dell'UFAG. L'aiuto finanziario continua a essere concesso annualmente sulla base dei crediti approvati. La convenzione quadro contempla un sostegno per un arco di tempo di 4 anni al massimo. Se si intende beneficiare del sostegno per la gestione di una rete di competenze e d’innovazione anche dopo la scadenza del contratto o della convenzione quadro, è necessario presentare una nuova domanda all'UFAG e concludere un nuovo contratto o una nuova convenzione quadro.
Articolo 4: ai capoversi 1 e 2 è descritta la procedura per la presentazione delle domande all’UFAG.
L’UFAG pubblica tutte le informazioni necessarie per la presentazione della domanda, inclusi l’apposito modulo e le scadenze vincolanti.
Articolo 5: vengono illustrate le norme procedurali nell’ambito dell’esame delle domande e della decisione di concessione di aiuti finanziari.
Capoverso 1: sono elencati i criteri su cui l’UFAG si basa fondamentalmente per esaminare la domanda. Oltre ai principi generalmente validi (lettere a, b e c), quali la completezza della documentazione presentata unitamente alla domanda, l’adeguatezza, la proporzionalità rispetto ai costi richiesti e al dispendio amministrativo nonché la qualità del progetto, devono essere valutati anche principi specifici (lett. d ed e). Occorre verificare gli effetti prodotti dalla cooperazione tra i partner. Gli attori devono creare un valore aggiunto per la pratica e nell'interesse del pubblico attraverso le loro attività congiunte nell’ambito delle strategie della Confederazione summenzionate. Non possono essere sostenute prestazioni e cooperazioni che siano chiaramente classificabili come compiti regolari e correnti dei partner della rete.
Capoverso 2: l’UFAG è autorizzato a ridurre l’aliquota massima a seconda dell’esito della valutazione.
Capoverso 3: l’UFAG può ricorrere a perizie esterne laddove necessario per la valutazione esaustiva di una domanda. Ad esempio è previsto il coinvolgimento dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria per l’esame delle domande concernenti il settore della salute animale.
Capoverso 4: conformemente all’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1), gli aiuti finanziari sono concessi sotto forma di prestazioni in denaro non rimborsabili. Se l’UFAG decide di concedere un aiuto finanziario, stipula con l’organizzazione un contratto di aiuto finanziario nel quale sono disciplinati l’importo
dell’aiuto finanziario e altre condizioni contrattuali specifiche.