Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza concernente la promozione di reti di competenze e

d’innovazione per l’agricoltura e la filiera alimentare «%ASFF_YYYY_ID»

(1) presentano una convenzione scritta che attesta l'intenzione di sviluppare congiuntamente la rete di competenze e d’innovazione, e

(2) specificano nella convenzione quale richiedente riceverà l’aiuto finanziario a destinazione vincolata.

Art. 2 Principio per la concessione dell’aiuto finanziario

Gli aiuti finanziari sono concessi nel quadro dei crediti approvati. Non vi è alcun diritto ad aiuti finanziari.

Art. 3 Importo e durata dell’aiuto finanziario

1L’aiuto finanziario ammonta al massimo all’80 per cento dei costi computabili e riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per lo sviluppo e la gestione.

2Non vi è alcun diritto all’aliquota massima.

3Sono computabili in particolare i seguenti costi effettivamente sorti nell'ambito del sostegno e necessari per lo sviluppo e la gestione adeguati:

a. i costi del personale;

b. i costi materiali;

c. le pigioni per i locali necessari;

d. i costi per l’infrastruttura tecnica.

4Non sono computabili in particolare:

a. i costi per la costruzione o l’acquisto di locali;

b. le prestazioni proprie di organizzazioni sovvenzionate prevalentemente dalla Confederazione.

5L’aiuto finanziario è assegnato annualmente.

Art. 4 Presentazione della domanda

1La domanda di aiuto finanziario va presentata all’UFAG.

2Esso pubblica le scadenze vincolanti, i moduli e informazioni rilevanti sulla presentazione della domanda.

Art. 5 Esame della domanda e decisione sull’aiuto finanziario

1L’UFAG esamina le domande. Esse sono valutate segnatamente in base ai seguenti criteri:

a. documentazione presentata unitamente alla domanda;

b. efficienza dei costi e redditività;

c. progetto, implementazione e controllo dell’efficacia delle prestazioni;

d. contributo all’implementazione di strategie esistenti della Confederazione;