Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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4 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimen-

tari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull’agricoltura biologica), RS 910.18

4.1 Situazione iniziale

L’ordinanza sull’agricoltura biologica disciplina le esigenze che devono soddisfare i prodotti commercializzati come «prodotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari, agli alimenti per animali nonché agli animali da reddito. L'ordinanza sull'agricoltura biologica, in vigore dal 1997, si basa sul principio di equivalenza alla corrispondente legislazione dell'UE. Questo principio è di grande importanza per assicurare un commercio transfrontaliero senza ostacoli. L'allegato 9 dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo) contiene disposizioni che stabiliscono l'equivalenza delle legislazioni e le modalità per la loro continuità.

Il 1° gennaio 2022 è entrato in vigore nell'UE il nuovo regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica. Sono state altresì emanate numerose disposizioni d’esecuzione. Pertanto, il diritto europeo in materia di produzione biologica a cui viene fatto riferimento nell'allegato 9 dell'accordo agricolo non è più valido nell'UE. Sulla base della revisione di tale diritto, la Commissione europea ha avviato un processo di verifica dell'equivalenza delle corrispettive disposizioni legali e amministrative delle due parti dell'accordo agricolo. L'obiettivo è aggiornare l'allegato 9 dell'accordo agricolo entro il 1° gennaio 2025. Pertanto, la Confederazione deve eliminare prontamente le discrepanze critiche rispetto al nuovo diritto europeo in materia di produzione biologica in modo da evitare, in futuro, ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico.

4.2 Sintesi delle principali modifiche

a) Nel campo d’applicazione dell'ordinanza vengono aggiunti i prodotti dell’acquacoltura trasformati e non trasformati. Nel capitolo 2 viene inserito il nuovo articolo 16hbische, per quanto concerne gli animali d'acquacoltura e le alghe, contiene una norma di delega fondamentale per emanare prescrizioni più precise nell'ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica. Continua a non essere possibile la certificazione bio per i pesci selvatici (pesca). Le categorie di prodotti con certificato bio comprendono anche le alghe e i prodotti dell'acquacoltura non trasformati e trasformati.

b) Se, per cause di forza maggiore, sulle superfici biologiche è impossibile adempiere le condizioni della presente ordinanza, per un periodo di tempo limitato l'ente di certificazione può rinunciare a esigere l'adempimento delle condizioni su tali superfici.

c) Vengono precisate le condizioni per l'impiego di sementi e di materiale vegetativo di moltiplicazione non biologici con relativo obbligo di notifica ai fini di una maggiore trasparenza sul mercato.

d) Viene precisata la questione dell'estivazione di animali biologici sulla superficie d’estivazione, che comprende anche i pascoli comunitari. Viene indicato a quali condizioni i prodotti di tali animali, ottenuti su superfici d’estivazione, possono essere commercializzati come prodotti biologici. Viene effettuata una distinzione tra animali estivati e animali della specie ovina in mandrie transumanti.

e) Alla luce del divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati di cui all'articolo 3 lettera c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, le imprese sono tenute a richiedere la conferma che, in caso di impiego di prodotti o sostanze non biologiche, i prodotti non sono organismi geneticamente modificati e non sono stati ottenuti mediante siffatti organismi.

f) Le esigenze per la designazione degli alimenti per animali da compagnia vengono riviste.

4.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 capoversi 2bise 3

La presente ordinanza si applica anche alla designazione di prodotti dell'acquacoltura, trasformati e non trasformati, utilizzati come derrate alimentari e come alimenti per animali. Le denominazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza sull'agricoltura biologica non possono quindi essere utilizzate per designare prodotti dell'acquacoltura non biologici.