Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sull’agricoltura biologica

I pascoli comunitari sono superfici appartenenti a collettività di diritto pubblico o privato, tradizionalmente sfruttate in comune come pascolo da diversi detentori di animali, che fanno parte di un’azienda con pascoli comunitari. Le aziende con pascoli comunitari sono gestite da Comuni, corporazioni comunali, almende, eccetera. Di norma gli agricoltori del Comune hanno diritto a farvi pascolare un determinato numero di animali per un determinato periodo di tempo. Le collettività di diritto pubblico sono definite nel diritto cantonale. I pascoli delle almende possono essere sia privati che pubblici.

Inoltre viene precisato in un nuovo capoverso 2 che i prodotti ottenuti da animali biologici durante questo periodo di pascolo possono essere commercializzati come prodotti biologici soltanto se può essere fornita la prova di un’adeguata separazione nello spazio o nel tempo dagli animali non biologici. Bisogna fare attenzione in particolare a una separazione rigorosa dei prodotti. La mungitura degli animali biologici deve avvenire separatamente nel tempo o nello spazio per evitare che il loro latte venga mescolato con quello degli animali non biologici. La separazione può essere considerata adeguata se gli animali vengono munti in stalle o quantomeno in ubicazioni diverse. Una separazione adeguata del flusso di merci durante la mungitura viene garantita anche nel momento in cui gli animali biologici vengono munti per primi e il latte viene separato in maniera sistematica.

Queste disposizioni sono equivalenti alle condizioni di cui all'allegato II numero 1.4.2.2 del regolamento (UE) 848/2018.

Articolo 16a capoverso 8

Data la precisazione proposta all'articolo 15b è possibile stralciare «gli animali estivati» dal capoverso 8 dell'articolo 16a. Viene inoltre specificato che soltanto gli animali della specie ovina possono rientrare nella definizione delle mandrie transumanti.

Sezione 5

Viene inserita una sezione 5 in cui vengono disciplinate le disposizioni relative alla produzione di alghe e di animali d’acquacoltura.

Articolo 16hbiscapoversi 1 e 2

Con questo nuovo articolo viene delegata al DEFR la possibilità di emanare ulteriori disposizioni concernenti le alghe (cpv. 1) e gli animali d'acquacoltura (cpv. 2).

Articolo 21a e 21b, rubrica

I titoli di entrambi gli articoli vengono precisati in seguito all’introduzione del nuovo articolo sulla designazione degli alimenti per animali da compagnia (cfr. art. 21bbis). Entrambi gli articoli riguardano la designazione di alimenti per animali da reddito.

Articolo 21bbisDesignazione degli alimenti per animali da compagnia

Questo nuovo articolo fissa disposizioni specifiche relative alla designazione degli alimenti per animali da compagnia. Gli alimenti per animali da reddito e per animali da compagnia rientrano entrambi nel campo d’applicazione della presente ordinanza. Secondo le norme vigenti, la designazione «biologico» può essere utilizzata per alimenti per animali trasformati soltanto se tutti gli ingredienti contenuti negli stessi provengono da materie prime di alimenti per animali biologiche. Le nuove norme supportano il settore degli alimenti per animali da compagnia e, analogamente all'UE, fissano disposizioni chiare relative alla designazione degli alimenti per animali da compagnia in cui non tutti gli ingredienti di origine agricola sono biologici. Gli alimenti per animali da compagnia, così come le derrate alimentari, vengono venduti direttamente ai clienti, pertanto le disposizioni relative alla designazione di questi prodotti seguono quelle relative alle derrate alimentari.