Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/57: Pacchetto di ordinanze agricole 2024/Politica agricola a partire dal 2022 (PA22+) · 250 pagine

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Ordinanza sull’agricoltura biologica

Articolo 24abiscapoverso 1 lettera i

A conferma del rispetto del divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati di cui all'articolo 3 capoverso c dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, le imprese, in caso di impiego di prodotti o sostanze non biologici, sono tenute a richiedere la conferma al venditore che non si tratti di organismi geneticamente modificati e che non siano stati ottenuti mediante tali organismi. Sebbene questa prassi sia ben consolidata in Svizzera, finora mancava una norma chiara in merito.

Articolo 30ater

Le categorie di prodotti vengono estese alle alghe e ai prodotti dell'acquacoltura non trasformati.

Questa modifica consente di disciplinare le categorie di prodotti in maniera identica alle disposizioni corrispondenti vigenti nell'UE secondo l'articolo 35 paragrafo 7 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.

Soltanto la formulazione della disposizione di cui alla lettera d si discosta leggermente da quella dell’UE: dal momento che secondo il diritto svizzero i prodotti dell’acquacoltura non sono da ascrivere alla produzione agricola, «inclusi» viene sostituito con «e trasformati». La frase relativa «destinati a essere utilizzati come derrate alimentari» si riferisce anche ai prodotti agricoli trasformati e non soltanto ai prodotti dell’acquacoltura trasformati.

Articolo 33a capoverso 1 lettere a, b, c, d, e ed f nonché capoversi 2 e 3 lettere c e d

La banca dati «organicXseeds» viene aggiornata regolarmente in modo da offrire ai produttori una panoramica attuale dell'offerta di sementi e materiale di moltiplicazione biologici sul mercato. Il capoverso 1 fissa le esigenze relative al sistema d'informazione.

Il capoverso 2 sancisce che l'utilizzo del sistema d'informazione è gratuito.

Secondo il capoverso 3, il DEFR può emanare ulteriori disposizioni, segnatamente concernenti le condizioni per la registrazione di una varietà nel sistema d'informazione, la categorizzazione delle sementi e del materiale vegetativo di moltiplicazione nonché la pubblicazione dell'elenco ufficiale delle varietà, delle specie e delle sottospecie di cui è disponibile una quantità sufficiente di sementi e materiale vegetativo di moltiplicazione biologici.

4.4 Ripercussioni

4.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione significativa.

4.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione significativa.

4.4.3 Economia

Le modifiche sono rilevanti dal profilo economico, poiché creano le condizioni affinché la legislazione svizzera in materia di prodotti biologici continui a essere riconosciuta equivalente alle pertinenti disposizioni dell'UE. Rappresentano il presupposto per la continuità di un commercio senza ostacoli (p.es. di prodotti dell'acquacoltura e di alimenti per animali da compagnia) tra la Svizzera e l'UE nel quadro dell'allegato 9 dell'accordo agricolo.

4.4.4 Ambiente

Le ripercussioni per l'ambiente sono trascurabili. L'agricoltura biologica contribuisce significativamente al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura.